Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
responsabilità per inadempimento
Abbiamo visto che una volta nata
l'obbligazione, si è costretti ad eseguire la relativa prestazione,
ma cosa accade se la prestazione non è eseguita o
non eseguita secondo quanto si era promesso? In
questi casi avremo inadempimento dell'obbligazione che potrà far nascere una
responsabilità per i danni subiti dal creditore. Il debitore inadempiente
sarà quindi tenuto al risarcimento dei danni subiti dal creditore.
Dobbiamo chiederci, allora, quando nasce questa
responsabilità e se avviene ogni qual volta c'è inadempimento. Andiamo con
ordine considerano i due articoli fondamentali dedicati all'argomento, e
precisamente:
Premettiamo che parliamo, per l’art. 1218, di casi in
cui si è già verificato un inadempimento che consiste nel non aver eseguito
o nel non aver eseguito esattamente la prestazione, oppure si è verificato
un ritardo nell’adempimento: il debitore è tenuto al risarcimento del danno,
ma il problema vero, che da sempre impegna la dottrina, sta proprio nei
rapporti tra il 1176 e il 1218.
Il debitore per andare esente da responsabilità, basterà che provi di essere stato diligente, ex art. 1176, o dovrà provare il fatto a lui non imputabile ex art. 1218?
Sul punto la manualistica e la dottrina non danno una
risposta chiara, ma la risposta più convincente è di quegli autori (come
Galgano) che distinguono tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di
risultato. Nelle obbligazioni di mezzi il debitore è comunque liberato
nel momento in cui dimostri che ha usato la diligenza richiesta ex art.
1176; ad es. il cliente cita un avvocato in giudizio cercando di dimostrare
che la sua mancanza di diligenza gli ha fatto perdere la causa.
L’avvocato potrà risultare vittorioso nel giudizio nel momento in cui riesca
comunque a provare la sua diligenza nell’opera svolta. Come si vede in
questo caso si applica solo il 1176 perché l’avvocato ha dimostrato di aver
rispettato il 1176, e tanto basta.
Nelle obbligazioni di risultato si ha, invece,
un’inversione dell’onere della prova e si applicano sia il 1176 che il 1218.
In questi casi il creditore che cita in giudizio il debitore basta che provi
di non aver ottenuto il risultato promesso. Il debitore, se vuole
andare esente da responsabilità per inadempimento, indubbiamente dovrà
provare di essere stato diligente, e quindi di aver osservato il 1176, ma
che nonostante questo non è riuscito a raggiungere il risultato promesso per
fatto a lui non imputabile. C’è però un’osservazione da fare:
probabilmente non è corretto, come spesso si fa, accostare l’art. 1176 con
l’art. 1218, perché il primo non fa altro che specificare come il debitore
deve adempiere alla sua obbligazione, mentre il secondo specifica quando il
debitore può andare esente da responsabilità in presenza di un
inadempimento, e l’art. 1218 si applica a tutti i tipi di obbligazioni, di
mezzi e di risultato.
Chiariamo il punto.
L’art. 1218 si riferisce a un
inadempimento già certo, anche già provato.. l’avvocato, ad es. non è stato
diligente nella conduzione di una causa, che per questo è stata persa, il
meccanico non ha riparato l’autovettura. Si parte, quindi, già da
questi dati, non c’è un problema di provare se l’inadempimento si sia o meno
verificato, il 1218 presuppone che l’inadempimento vi sia stato;
e allora l’avvocato, che non si è presentato a
un’udienza importante, e quindi non è stato diligente, può provare che la
sua assenza è dovuta a un fatto a lui non imputabile, per es. è rimasto
bloccato nella metropolitana per un guasto alla motrice; la stessa
cosa accade per il meccanico, che non ha riparato la macchina. Di fronte al
mancato conseguimento del risultato, e quindi all’inadempimento, può provare
che questo non dipende da lui, per es. può provare che la mancata
riparazione è dovuta a un difetto di costruzione dell’autovettura, e, come
si vede, non c’è alcuna differenza in merito alla prova liberatoria tra
obbligazione di mezzi e di risultato, mentre la differenza sta
nell’obbligazione del debitore, visto che nell’obbligazione di mezzi
l’adempimento consiste proprio nell’aver usato la diligenza richiesta,
mentre in quelle di risultato oltre alla diligenza è anche necessario che si
raggiunga il risultato promesso.
Di conseguenza nelle
obbligazioni di mezzi, il debitore avrà adempiuto l’obbligazione se sarà
stato diligente, mentre in quelle di risultato ci vorrà, per l’adempimento,
la diligenza+ risultato. Ovviamente lo studente coscienzioso oltre a
prendere atto di quanto sin qui scritto, dovrà anche vedere in proposito
cosa dice sull’argomento il suo libro di testo, anche se a volte si
sorprenderà nel constatare che sull’argomento tale testo non dice proprio
nulla, tralasciando il problema. Anche il ritardo nell'adempimento è fonte
di responsabilità per il debitore se deriva da colpa, ma in certi casi il
semplice ritardo può concretare un vero e proprio inadempimento, come
nell'ipotesi in cui sia previsto un termine essenziale trascorso il quale la
prestazione diviene inutile per il creditore. Non vi sarà, invece,
responsabilità per il debitore se l'obbligazione diviene impossibile per
causa a lui non imputabile. Se esiste responsabilità si avrà obbligo
di risarcimento del danno che, però, discende pur sempre dalla precedente
obbligazione rimasta inadempiuta.
In definitiva accade che il debitore rimane pur
sempre obbligato, cambia, però, il tipo di prestazione richiesta che si
trasforma da quella originariamente dovuta in quella di risarcire il
danno.
La stessa obbligazione, quindi, ma con prestazioni
diverse, ed è per questo motivo che in questi casi si parla di "perpetuatio
obligationis" e ciò per salvaguardare tutti i diritti del creditore
connessi con l'obbligazione rimasta inadempiuta, come le garanzie e altri
obblighi, che si estinguerebbero se si ammettesse che l'obbligazione
originaria e quella risarcitoria siano totalmente diverse.
Torna alla pagina iniziale del manuale