Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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retroattività della condizione

Avveratasi la condizione, si producono tutte le conseguenze del negozio condizionato, ma tali conseguenze non si producono dal momento in cui si è verificata la condizione, ma dal momento in cui si è stipulato il negozio.
 È quindi vero che la condizione ha efficacia retroattiva nel senso che gli effetti dell'avveramento retroagiscono sino al momento in cui è stato concluso il contratto (art. 1360 c.c.).
Un esempio chiarirà meglio il concetto.
Se ho sottoposto a condizione un contratto di compravendita concluso il 18 di aprile e la condizione si è verificata il 7 luglio, l'acquirente diverrà proprietario del bene dal 18 di aprile e non dal 7 luglio. Si parla in questi casi di retroattività reale, perché questa opera ipso iure e ha effetti erga omnes. In ogni caso, però, le parti possono stabilire un diverso termine di efficacia del contratto e se la condizione è risolutiva ed apposta ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica (come l'abbonamento ad una rivista), l'avveramento della condizione, salvo patto contrario, non ha effetto sulle prestazioni già eseguite. 

Se, quindi, m'impegno a fornire settimanalmente un giornale fino a quando verrà nave dall'Asia, all'avveramento della condizione non dovrò restituire tutti i soldi che ho ricevuto per l'abbonamento.
Consideriamo ancora che la retroattività non pregiudica la validità di atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza la condizione, spettava l'esercizio del diritto; anche i frutti prodotti dalla cosa dovranno essere consegnati al nuovo titolare del diritto solo al momento dell'avveramento della condizione e non dalla data di stipulazione del contratto (art. 1361 c.c.).

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