Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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revocazione delle disposizioni testamentarie

Il testamento, a differenza della generalità degli altri negozi giuridici, può essere facilmente revocato dal suo autore; questa particolarità ha fatto ritenere ad alcuni autori che il testamento non sia un negozio giuridico; quale che sia la posizione dottrinaria in merito, è certo che la revocabilità del testamento è frutto della sua particolare natura di atto di ultima volontà. Per questo motivo l'art. 679 c.c. dispone che:
” Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie;
ogni clausola o condizione contraria non ha effetto
”.
Come si vede non è possibile rinunciare a tale facoltà, anche se lo avesse dichiarato lo stesso testatore. La revoca è pur sempre un nuovo negozio giuridico, una nuova dichiarazione di volontà che toglie efficacia alle precedenti.
Tradizionalmente si distinguono tre modalità di revoca del testamento:
a) Espressa; b) Tacita; c) Presunta.

Cominciamo dalla prima, cioè la  revoca espressa (art. 680 c.c.), che può farsi in due modi: 1. con un nuovo testamento; 2. con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore. Con la revoca espressa, il testatore elimina in tutto o in parte le precedenti disposizioni testamentarie in maniera esplicita.  Nel caso ci ripensasse, però, potrà sempre nelle stesse forme revocare la revoca già effettuata; in tal caso rivivranno le disposizioni revocate (art. 681 c.c.).  Passiamo ora alla revoca tacita (art. 682 c.c.); anche questa si effettua in due modi: 1. un testamento posteriore nel quale siano contenute disposizioni incompatibili con le precedenti; nel caso in cui le disposizioni successive non siano incompatibili con le precedenti si integreranno con queste ultime; 2. ritiro del testamento segreto dalle mani del depositario. In questo caso, però, la scheda testamentaria può valere come testamento olografo
(art. 685 c.c.). Veniamo, infine, alla revoca presunta (art. 682 c.c.) che può essere considerata come una forma di revoca tacita perché consiste pur sempre in atti che indicano la volontà di revocare il precedente testamento; in questi casi, però, è ammessa la prova contraria; si può provare che con tali attività non c’era l'intenzione di revocare il precedente testamento; c'è quindi presunzione (relativa), ed ecco il perché della nuova distinzione. Si effettua in due modi: 1. distruzione o lacerazione del testamento olografo (art. 684 c.c.); 2. alienazione o trasformazione della cosa legata ( art. 686 c.c.). In entrambi i casi, come già detto, è possibile provare una diversa volontà del testatore. Chiudiamo l'argomento parlando della revocazione di diritto o caducità (art. 687 c.c.).  In questo caso la revoca avviene per la sopravvenienza di circostanze che, se conosciute dal testatore, gli avrebbero fatto redigere un diverso testamento.  Le circostanze consistono nella sopravvenienza di figli; vediamo, quindi, cosa accade.
Il precedente testamento è revocato di diritto (art. 687 c.c.) quando:

Anche in questi casi, però, il testamento non cade se il suo autore aveva provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti di essi.

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