Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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risoluzione per inadempimento

Video, risoluzione per inadempimento  
 Video, eccezione di inadempimento

 L'ipotesi riportata dall'art. 1453 c.c. risponde a ragioni di logica giuridica e di buon senso. È infatti evidente che se un parte ha eseguito le sue obbligazioni, si aspetta che l'altra faccia altrettanto; di fronte al perdurare dell'inadempimento di un parte, l'altra "in bonis" ha due strade davanti a sé:

a) chiedere l'adempimento del contratto;
b) chiedere la risoluzione del contratto
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Nel caso, infatti, che l'altra prestazione sia ancora possibile, si potrà avere ancora interesse alla sua esecuzione, ma se il perdurare dell'inadempimento fa perdere la fiducia nell'altro contraente o l'interesse per la sua prestazione, la parte in bonis potrà chiedere di sciogliersi dal vincolo attraverso la richiesta al giudice di risoluzione del contratto.
Questo potere di scelta, però, non è senza limiti. L'art. 1453 stabilisce un principio secondo cui se è chiesto l'adempimento si può sempre chiedere poi la risoluzione, ma se è stata chiesta prima la risoluzione non è poi più possibile chiedere l'adempimento.

I motivi di questa limitazione sono intuitivi, ma quale che sia la scelta, alla parte adempiente spetterà comunque il risarcimento del danno subìto per comportamento dell'altra parte.
L'art. 1453 dispone, infatti, che il risarcimento del danno spetta "in ogni caso" riferendosi, cioè, sia ai casi di richiesta di adempimento, sia ai casi di risoluzione, sempreché il danno si sia in effetti verificato.
Bisogna considerare, però, anche un altro importante aspetto concernente la risoluzione del contratto.
Il codice civile all'art. 1453 parla, appunto, d’inadempimento, per aversi risoluzione, facendo intendere che questo inadempimento deve derivare da colpa del debitore;
di conseguenza in mancanza di colpa del debitore, non sarà possibile chiedere la risoluzione, e, ovviamente, ottenere il risarcimento del danno, che ha come presupposto proprio la colpa del debitore, che, però, è presunta (v. Cass. civ. n.2853/2005);  a questo punto, però, si possono avere due situazioni, nella prima la prestazione è ancora possibile, ed allora si tratta solo di un ritardo nell'adempimento per causa non imputabile al debitore, che dovrà comunque eseguire la sua prestazione, seppure in ritardo; nel secondo caso l'inadempimento può essere definitivo, ed allora l'altra parte, escluso che debba comunque eseguire la sua prestazione, potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 c.c. cioè per impossibilità sopravvenuta.
Riepiloghiamo, quindi, le caratteristiche dell'inadempimento che porta alla risoluzione: a) deve essere imputabile; b) deve essere rilevante. In merito al secondo punto, infatti, l'art. 1455 c.c. dispone che:” il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra”.

Ipotesi simile a questa dell'art. 1455 c.c. è quella relativa all'inadempimento nei contratti plurilaterali, come può essere quello di società.
Stabilisce, infatti, l'art. 1459 c.c. che in questi contratti l'inadempimento di una parte non comporta la risoluzione del contratto, salvo che la prestazione mancata non debba considerarsi essenziale. 
La sentenza che risolve il contratto ha efficacia costitutiva poiché crea una nuova situazione giuridica eliminando il vincolo contrattuale.
Secondo l'art. 1458 c.c. inoltre, la risoluzione ha efficacia retroattiva tra le parti, nel senso che le parti devono restituire quanto hanno ricevuto; tale soluzione, però, sarebbe iniqua o di difficile realizzazione in determinate situazioni, tanto che non si applica ai contratti ad esecuzione continuata o periodica.  In ogni caso la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, anche se per i beni mobili, questi non erano in buona fede al momento dell'acquisto, mentre per i beni immobili si guarda alla priorità della trascrizione. Sino ad ora abbiamo parlato di risoluzione giudiziale, ma il contratto si può risolvere di diritto senza intervento del giudice.
Abbiamo, in proposito tre ipotesi:

 Di fronte all'inadempimento, ci si può tutelare chiedendo la risoluzione o l'adempimento coattivo, ma tale soluzione è obbligata solo nel caso in cui si sia eseguita la propria prestazione; se, invece, non si è ancora eseguita la propria prestazione, la parte "non inadempiente" può tutelarsi con l'eccezione d’inadempimento.

Non sempre, però, è possibile avvalersi dell'eccezione come accade nei seguenti casi:

 

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