Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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Sospensione

 

·         Nozione: rappresenta un periodo di tempo in cui non si calcola il decorso della prescrizione a causa di eventi previsti dalla legge che impediscono al titolare del diritto di esercitarlo o ne rendono poco probabile l'esercizio.

Come si vede dalla definizione, la sospensione costituisce una parentesi che s'inserisce nel periodo prescrizionale. Prendiamo il caso relativo alla prescrizione ordinaria; sappiamo che il periodo di tempo è qui calcolato in dieci anni.  Se io sono titolare di un diritto di credito, avrò dieci anni di tempo per farlo valere.  Può accadere, però, che debba prestare servizio sotto le armi in caso di guerra e che tale situazione duri per due anni consecutivi.  In questo caso i due anni trascorsi sotto le armi s’inseriranno nel periodo di prescrizione ordinaria portandolo, in pratica, a 12 anni; i " conti " possono essere fatti in questo modo: 4 anni, periodo prescrizione già trascorso,+ 2 anni, periodo trascorso sotto le armi + 6 anni, periodo di prescrizione finale=12 anni. I casi sospensione sono previsti dagli articoli 2941 e 2942 del codice civile e sono tassativi. Ciò vuol dire che non potranno essere invocati altri impedimenti idonei a sospendere la prescrizione al di fuori di quelli previsti dalla legge. Suddividiamoli in due categorie:

 

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