Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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struttura dell'atto illecito

 

Riportiamo ancora una volta l'art. 2043 per poterlo meglio analizzare; leggendolo con attenzione ci accorgiamo che possiamo individuare la struttura stessa dell'atto illecito che individuiamo in:

Cominciamo con il fatto.
Secondo l'art. 2043 "qualunque fatto" che provochi un danno ingiusto è fonte di responsabilità. Il "fatto" che c'interessa è un comportamento umano questo può concretarsi in una azione o in una omissione, la seconda rilevante solo quando esiste uno specifico obbligo giuridico a compiere una azione poi "omessa", non compiuta.
Passiamo al secondo elemento dell'atto illecito, la colpevolezza.
Ai fini della responsabilità non interessa qualsiasi fatto umano, ma solo quello determinato da dolo o colpa, un atto. Di conseguenza per esserci responsabilità è necessario che il fatto sia doloso o colposo e per essere tale deve essere provocato da un comportamento doloso dell'agente (voluto) o provocato da colpa (per negligenza, imprudenza o imperizia, o inosservanza di leggi regolamenti o discipline).

Il fatto doloso o colposo è un atto umano proprio perché rileva l'elemento psicologico, il dolo o la colpa. Questo elemento psicologico è tradizionalmente denominato "colpevolezza".
Accade, però, che per aversi responsabilità non basta che vi sia la colpevolezza, ma è anche necessario che il soggetto agente sia imputabile e cioè, secondo l'art. 2046 c.c., è necessario che sia capace di intendere e di volere. Mancando la capacità di intendere e di volere può anche esservi dolo o colpa (anche un minore di 1o anni può volere o meno un fatto), ma non ci sarà responsabilità dell'agente; questo non vuol dire che non sarà mai nessun soggetto che risponda dei danni (v. art. 2047 c.c.); ne parleremo più avanti in occasione dei casi di esclusione della responsabilità.
Consideriamo, ora, il nesso di causalità.
L'atto deve cagionare un danno. Ciò vuol dire che tra atto e danno deve esserci un legame di causa ed effetto, un nesso di causalità giuridicamente rilevante. Il problema che si riferisce al nesso di causalità non è tanto fisico ma giuridico. È noto, infatti, che un atto può causare una serie indefinita di eventi.
Nel caso di un sinistro stradale, il comportamento colposo dell'automobilista può provocare il danneggiamento di un altro veicolo, ma anche, in seguito a questo, un ingorgo stradale, e, magari, a causa di questo ingorgo, un’autoambulanza che trasportava un malato grave giunge troppo tardi all'ospedale. Dal punto di vista del rapporto causa, effetto, la morte dell'ammalato è stata provocata dal sinistro stradale e l'automobilista è responsabile anche di questo decesso. A noi interessa, tuttavia, il concetto giuridico di nesso di causalità, al fine di non estendere la responsabilità a tutti gli eventi possibili.
Ci viene in soccorso l'art. 2056 c.c. che nella valutazione dei danni richiama l'art. 1223 c.c. secondo cui sono risarcibili i danni che siano conseguenze "immediate e dirette" dell'atto. In dottrina, però, si tende a interpretare l'art. 1223 nell'ottica della teoria della causalità adeguata che prende in considerazione come causa di un certo fatto solo quella che appare normalmente idonea a produrlo, escludendo, quindi, quegli eventi sopravvenuti che possono considerarsi eccezionali. In tal modo si è ricorsi a un concetto giuridico di causalità che sostituisce quello fisico fatto proprio, invece, dalla teoria della conditio sine qua non, di cui ci occuperemo in occasione dello studio del risarcimento del danno di natura contrattuale.
Chiudiamo i discorso con l'antigiuridicità.
Il danno, secondo, l'art. 2043 deve essere "ingiusto".
Per ingiustizia del danno s'intende la sua "antigiuridicità" cioè la sua capacità di provocare la lesione di un diritto. Proprio su questo punto, però, si è incentrato il dibattito dottrinario; da un’iniziale posizione che riteneva ingiusto solo il danno che provocava una lesione di diritti soggettivi assoluti, si è passati, grazie ad una lenta evoluzione  dottrinale,  ad ammettere l'ingiustizia del danno anche nel caso di diritti relativi, come i diritti di credito, sino ad arrivare alla posizione che giunge a ritenere antigiuridico qualsiasi danno provocato ad un interesse giuridicamente tutelato, dai diritti soggettivi agli interessi legittimi, alla libertà negoziale, all'ambiente, alla tutela extracontrattuale del credito per i danni provocati da terzi.
Proprio in riferimento agli interessi legittimi la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione (sentenza 500\1999) hanno ormai riconosciuto la risarcibilità dei danni provocati in seguito alla lesione di un interesse legittimo.

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