Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone

successione dei parenti

La regola fondamentale per questo tipo di successione è quella che i parenti più vicini escludono i più lontani, e, infatti, l'art. 566 dispone che:” Al padre e alla madre succedono in parti uguali”. Si tratta, quindi, di stabilire la divisione di quote in relazione al grado dei parenti e ai loro reciproci rapporti; vediamo le varie ipotesi nello schema che segue.

 


successione dei figli
al padre e alla madre
l'eredità si divide in parti uguali tra tutti i figli ex art. 566 anche se adottivi ex art. 567
(ad es. 4 figli nel grafico)



non vi sono discendenti né fratelli o sorelle né loro discendenti
succedono per una metà entrambi i genitori o il solo genitore che sopravvive ( art. 568)


non vi sono discendenti, né genitori né altri ascendenti succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali tra loro ex art. 570 (ad es. sono rimasti solo un fratello e una sorella del de cuius)





non vi sono successibili

 

Ricordiamo, infine, l’ipotesi dell’art. 569, cioè il caso di successione degli ascendenti diversi dai genitori. Secondo detto articolo:” A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea”.

Abbiamo visto il caso in cui succedono al de cuius dei parenti, senza coniuge, tutti dello stesso grado; vediamo ora l'ipotesi in cui succedono parenti di grado diverso:

 Come già visto l'esistenza di figli esclude tutti gli altri parenti, ma i figli concorrono con il coniuge superstite secondo le regole che vedremo in seguito.
Come abbiamo visto non c’è praticamente più alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio, e figli nati al di fuori del matrimonio ( e quindi tra figli legittimi e naturali, secondo la vecchia terminologia), ma questo non vuol dire che i figli nati al di fuori del matrimonio si vedano in ogni caso riconosciuto il diritto a succedere. Secondo l’art. 573, infatti, dispone che:
Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall'articolo 580.

Un diverso trattamento è riservato ai figli nati al di fuori del matrimonio, figli non riconoscibili ( pensiamo al caso degli incestuosi cui sia state negata l’autorizzazione ex art. 521) cui spetta però il manti mento, educazione e istruzione ex art. 279 c.c.

Questi ultimi hanno diritto a un assegno vitalizio ex art. 580 c.c. proprio l’articolo cui si è fatto poco sopra. L’assegno è corrisposto secondo le regole dell’art. 594.

Ai figli sono equiparati i legittimati e gli adottivi, ma l'art. 567 c.c. si preoccupa di stabilire che i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

È stato, infine, abrogato dalla riforma sulla filiazione l’ultimo comma dell’art. 537 c.c.  secondo cui i figli legittimi potevano soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano (c.d. pretesa di commutazione)

 

Torna alla pagina iniziale del manuale