Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
surrogazione
·
Nozione: è
un fenomeno di successione a titolo particolare nel credito che sorge in
seguito al pagamento; il pagamento deve però essere accompagnato, a seconda
delle ipotesi di surrogazione, dalla volontà del creditore originario del
rapporto, dalla volontà dello stesso debitore, o dalla volontà della legge
volte a impedire l’estinzione dell’obbligazione.
Come
abbiamo già visto, nella cessione del credito, il creditore stipula un
contratto con un terzo per cedergli la
sua posizione di creditore.
È questo il modo ordinario per cedere il
credito a qualcuno, ma ci si potrebbe porre una domanda; se un terzo, si
presenta dal creditore e paga il debito, essendo ben consapevole di pagare
un debito non suo, diventerà per questo nuovo creditore? Se vado da un
creditore che deve avere 1.000 da Tizio, e pago il debito di Tizio, divento
per questo il (nuovo) creditore di Tizio? La risposta è no. Ciò accade
perché l'adempimento, se esatto, da chiunque provenga estingue
l'obbligazione, e quindi Tizio sarà liberato e nulla potrò pretendere da
lui; magari ho adempiuto perché Tizio è mio amico, e volevo liberarlo dal
debito. L'ipotesi di cui stiamo parlando è quindi quella dell'art. 1180 c.c.
secondo cui:”
L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo,
anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il
debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento
offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione”.
Può darsi, però, che il pagamento non estingua
l'obbligazione, ma solo se accompagnato da circostanze diverse da quelle
previste dall'art. 1180, e sono queste le ipotesi previste dal codice civile
agli articoli 1201- 1203, nella sezione appunto intitolata "del pagamento
per surrogazione". Cominciamo allora, a vedere la prima di queste ipotesi,
quella dell'art. 1201 c.c.
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Surroga
per volontà del creditore:
il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri
diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e
contemporaneamente al pagamento.
Cosa accade in questo caso?
Accade che il terzo si reca dal debitore per adempiere, e il creditore non
si limita a ricevere il pagamento, ma lo surroga nei suoi diritti di
creditore, insomma il terzo diviene nuovo creditore. Osserviamo che per
giungere a ciò sarà sicuramente accaduto che il terzo avrà avanzato tale
richiesta al creditore, e che il creditore potrebbe anche non surrogarlo (può
surrogarlo dispone l'art. 1201); se però decide
di surrogare il terzo, il creditore dovrà seguire certe forme: 1. vi sarà un
atto di surrogazione dove il creditore dichiara espressamente di surrogare
il terzo nei propri diritti; 2. la surroga deve essere contemporanea al
pagamento e questo avverrà di solito nel momento in cui il creditore
rilascia al terzo la quietanza (ex art. 1199 c.c.).
Se non sono rispettate queste due condizioni, con il
pagamento il terzo estingue l’obbligazione senza sostituirsi al debitore.
Passiamo alla surroga per volontà del debitore ex art.
1202 c.c.
Qui cosa accade?
Accade che è il debitore originario che paga, ma
con soldi non suoi, perché presi a mutuo; insomma il debitore si è fatto
prestare i soldi per pagare il suo debito, ma chiede, secondo le tre
condizioni riportate, di surrogare il mutuante (cioè colui che gli ha
prestato i soldi), nei diritti del creditore. Se tutte le condizioni sono
state rispettate, il mutuante diverrà nuovo creditore., diversamente si avrà
solo l'effetto dell'art. 1180.
E veniamo all'ultimo caso, quello dell'art. 1203
c.c. di cui si riporta il testo:
1203.
Surrogazione legale. — La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti
casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito
in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino
alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore
dei quali l’immobile è ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o
per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario,
che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.
Negli altri casi di surrogazione che abbiamo visto
prima, il semplice pagamento non bastava a produrre la surrogazione, ma era
necessaria la volontà del creditore o del debitore; qui invece il pagamento
non produce l'estinzione dell'obbligazione ex art. 1180 c.c. ma c’è
surrogazione automatica, ope legis, di chi a pagato nella posizione di
creditore; si tratta di ipotesi eccezionali, proprio perché derogano alla
regola dell'art. 1180.
Analizziamo una di queste ipotesi, la prima.
Poniamo che c'è un creditore ipotecario, e un altro creditore (anche
chirografario) dello stesso debitore; il creditore ipotecario è preferito,
sia rispetto ai creditori chirografari, sia rispetto agli altri creditori
ipotecari sullo stesso bene, ma di grado successivo al suo.
Poniamo allora che un creditore chirografario, sapendo
che difficilmente sarà pagato perché c'è un creditore ipotecario prima di
lui, vada da questo e gli dica: " Salve Sempronio! Io sono Mevio, il
creditore di Tizio, come lo sei tu, che però sei garantito da ipoteca; Tizio
ti deve 1.000, ecco i 1.000!"
Ciò fatto, Mevio assumerà la stessa posizione di
Sempronio per effetto di legge; ovviamente abbiamo semplificato l'ipotesi,
perché il tutto deve coordinarsi con la specifica disciplina dell'ipoteca,
ma il principio è quello indicato nell'esempio.
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