Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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surrogazione

 

·         Nozione: è un fenomeno di successione a titolo particolare nel credito che sorge in seguito al pagamento; il pagamento deve però essere accompagnato, a seconda delle ipotesi di surrogazione, dalla volontà del creditore originario del rapporto, dalla volontà dello stesso debitore, o dalla volontà della legge volte a impedire l’estinzione dell’obbligazione.

Come abbiamo già visto, nella cessione del credito, il creditore stipula un contratto con un terzo per cedergli la sua posizione di creditore.
È questo il modo ordinario per cedere il credito a qualcuno, ma ci si potrebbe porre una domanda; se un terzo, si presenta dal creditore e paga il debito, essendo ben consapevole di pagare un debito non suo, diventerà per questo nuovo creditore? Se vado da un creditore che deve avere 1.000 da Tizio, e pago il debito di Tizio, divento per questo il (nuovo) creditore di Tizio? La risposta è no. Ciò accade perché l'adempimento, se esatto, da chiunque provenga estingue l'obbligazione, e quindi Tizio sarà liberato e nulla potrò pretendere da lui; magari ho adempiuto perché Tizio è mio amico, e volevo liberarlo dal debito. L'ipotesi di cui stiamo parlando è quindi quella dell'art. 1180 c.c. secondo cui:” L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione
”.

Può darsi, però, che il pagamento non estingua l'obbligazione, ma solo se accompagnato da circostanze diverse da quelle previste dall'art. 1180, e sono queste le ipotesi previste dal codice civile agli articoli 1201- 1203, nella sezione appunto intitolata "del pagamento per surrogazione". Cominciamo allora, a vedere la prima di queste ipotesi, quella dell'art. 1201 c.c.

·         Surroga  per volontà del creditore: il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Cosa accade in questo caso? Accade che il terzo si reca dal debitore per adempiere, e il creditore non si limita a ricevere il pagamento, ma lo surroga nei suoi diritti di creditore, insomma il terzo diviene nuovo creditore. Osserviamo che per giungere a ciò sarà sicuramente accaduto che il terzo avrà avanzato tale richiesta al creditore, e che il creditore potrebbe anche non surrogarlo (può surrogarlo dispone l'art. 1201); se però decide di surrogare il terzo, il creditore dovrà seguire certe forme: 1. vi sarà un atto di surrogazione dove il creditore dichiara espressamente di surrogare il terzo nei propri diritti; 2. la surroga deve essere contemporanea al pagamento e questo avverrà di solito nel momento in cui il creditore rilascia al terzo la quietanza (ex art. 1199 c.c.).
Se non sono rispettate queste due condizioni, con il pagamento il terzo estingue l’obbligazione senza sostituirsi al debitore. 
Passiamo alla surroga per volontà del debitore ex art. 1202 c.c.

Qui cosa accade?  Accade che è il debitore originario che paga, ma con soldi non suoi, perché presi a mutuo; insomma il debitore si è fatto prestare i soldi per pagare il suo debito, ma chiede,  secondo le tre condizioni riportate, di surrogare il mutuante (cioè colui che gli ha prestato i soldi), nei diritti del creditore. Se tutte le condizioni sono state rispettate, il mutuante diverrà nuovo creditore., diversamente si avrà solo l'effetto dell'art. 1180.
E veniamo all'ultimo caso, quello dell'art. 1203 c.c. di cui si riporta il testo:
1203. Surrogazione legale. — La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.
Negli altri casi di surrogazione che abbiamo visto prima, il semplice pagamento non bastava a produrre la surrogazione, ma era necessaria la volontà del creditore o del debitore; qui invece il pagamento non produce l'estinzione dell'obbligazione ex art. 1180 c.c. ma c’è surrogazione automatica, ope legis, di chi a pagato nella posizione di creditore; si tratta di ipotesi eccezionali, proprio perché derogano alla regola dell'art. 1180.  Analizziamo una di queste ipotesi, la prima. Poniamo che c'è un creditore ipotecario, e un altro creditore (anche chirografario) dello stesso debitore; il creditore ipotecario è preferito, sia rispetto ai creditori chirografari, sia rispetto agli altri creditori ipotecari sullo stesso bene, ma di grado successivo al suo.
Poniamo allora che un creditore chirografario, sapendo che difficilmente sarà pagato perché c'è un creditore ipotecario prima di lui, vada da questo e gli dica: " Salve Sempronio! Io sono Mevio, il creditore di Tizio, come lo sei tu, che però sei garantito da ipoteca; Tizio ti deve 1.000, ecco i 1.000!"  Ciò fatto, Mevio assumerà la stessa posizione di Sempronio per effetto di legge; ovviamente abbiamo semplificato l'ipotesi, perché il tutto deve coordinarsi con la specifica disciplina dell'ipoteca, ma il principio è quello indicato nell'esempio.

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