Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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termine

Video, il termine

Del termine possiamo dare due nozioni diverse:

Profondamente diversa è la natura dell'uno e dell'altro termine.
Nel termine di efficacia il diritto nasce o cessa di esistere nel giorno indicato dal termine. Per esempio, stabiliamo che il 15 aprile ti darò locazione la mia casa per un anno. In questo caso il diritto nascerà il 15 aprile e cesserà alla mezzanotte del 15 aprile dell'anno successivo. Abbiamo quindi un termine iniziale e un termine finale.
Nel termine di adempimento o di scadenza non si fa questione circa l'esistenza del diritto che è certo sin dal momento in cui raggiungiamo l'accordo, ma ci limitiamo semplicemente a differirne l'adempimento. Sempre la locazione ci fornisce l’esempio anche del termine di scadenza, perché se è vero che il contratto prevede un termine di efficacia della locazione (un anno nell’esempio) è anche vero che il termine di pagamento del canone mensile (es. il 4 di ogni mese) da parte del conduttore è di scadenza, e non di efficacia.

Le regole previste per il termine a volte si riferiscono al termine di scadenza, altre volte al termine di efficacia e anche a entrambi; per evitare confusione specificheremo quando ci riferiamo all'uno o all'altro termine; se, invece, ci riferiamo al termine senza null'altro indicare, vogliamo dire che la regola si adatta a entrambe le ipotesi. Il termine al pari della condizione si riferisce a un evento futuro, ma, a differenza di questa, certo.
Avremo, quindi, termine sia nel caso in cui si sappia esattamente quando si verificherà l'avvenimento (ad es. il 15 marzo) sia nel caso in cui non si sappia quando si verificherà (ad es. il giorno della morte di Tizio); ciò perché l'elemento caratterizzante del termine è la certezza.
Vediamo ora come si computa il termine.

Il termine differisce dalla condizione per il suo carattere di certezza.
In quest’ottica si capisce come mai il termine non ha efficacia retroattiva, a differenza di quanto accade nella condizione che, se avverata, rende il diritto esistente sin dal giorno in cui è stato posto in essere negozio condizionato.
Nel caso del termine di efficacia, invece, il diritto esiste o cessa di esistere alla scadenza del termine. Non è quindi il caso di far riferimento ad alcuna retroattività vista la certezza momento in cui si produrranno o cesseranno di prodursi gli effetti del negozio. Il termine di scadenza può essere stabilito a favore del debitore, come accade di solito, o del creditore; in quest'ultimo caso il creditore potrà chiedere l'adempimento anche prima della scadenza del termine. Se invece è stabilito a favore del debitore, il creditore non potrà chiedere l'adempimento prima alla scadenza.
Tuttavia, se il debitore paga prima della scadenza, non potrà ripetere quanto pagato e ciò perché il diritto del creditore era già esistente ma s'era differito solamente l'adempimento (articolo 1185 c.c.).In certi casi, però, il debitore perde beneficio del termine di scadenza, quando cioè si trovi in condizioni tali che il passare del tempo mette in pericolo l'adempimento della obbligazione.
Ciò accade, secondo l'articolo 1186 del codice civile, quando il debitore è divenuto insolvente (caso tipico è quello del fallimento), oppure quando ha volutamente diminuito le garanzie che aveva dato per l'adempimento o, infine, non ha fornito quelle promesse. Se per l'obbligazione non è stato stabilito alcun termine di adempimento, vuol dire che il creditore potrà chiedere l'adempimento nel momento che riterrà più opportuno, a meno che per la natura della obbligazione o per gli usi sia comunque necessario un termine che, in caso di disaccordo fra le parti, sarà determinato dal giudice.

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