Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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usucapione

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L'usucapione è quindi un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà e degli altri diritti reali che si verifica per cause opposte alla prescrizione; mentre nella prescrizione il diritto si perde a causa del  trascorrere del tempo, accompagnata dall'inerzia del titolare del diritto, nella usucapione il diritto si acquista per il trascorrere del tempo accompagnata da una attività svolta da un soggetto su un bene su cui grava un diritto reale altrui; questa attività è il possesso. In via figurata è come se il possessore "assorbisse" il diritto reale altrui, quando il suo titolare non faccia nulla per farlo valere nel periodo stabilito dalla legge.
Le cause che producono la prescrizione e l'usucapione sono quindi diverse, se non proprio opposte, ma simili sono le esigenze che soddisfano i due istituti perché in entrambi i casi è necessario garantire la certezza delle situazioni giuridiche. La prescrizione serve a garantirle nel caso di lunga inerzia del titolare del diritto, l'usucapione, all'opposto, serve a renderle stabili riconoscendo che una situazione di fatto protratta per un lungo tempo e in assenza di contestazioni da parte del titolare del diritto, può portare all'acquisto del diritto a favore di chi la esercitava, cioè a favore del possessore. Un esempio chiarirà ulteriormente il concetto.
Supponiamo che io sia proprietario di un fondo agricolo, ma a causa della sua lontananza e della sua posizione disagiata non me ne occupi per venti anni. Nello stesso periodo, però, un contadino occupa il mio fondo e comincia a coltivarlo a recintarlo etc. comportandosi, quindi, come se fosse il proprietario; se io non faccio valere il mio diritto per venti anni, e il possesso del contadino dura ininterrottamente per lo stesso periodo, il contadino diverrà proprietario del fondo per usucapione, mentre io avrò perso il diritto proprio perché usucapito dal contadino. L'esempio non è stato scelto a caso, perché se è vero che la proprietà è uno dei pochi diritti che non si prescrivono, è anche vero che può essere persa a causa della usucapione.
L'elemento fondamentale dell’usucapione è quindi il possesso; vediamone le caratteristiche del possesso ad usucapionem:

Occupiamoci in maniera più specifica delle ultime due caratteristiche viste nell’elenco.
Per possesso continuo s’intende la permanente manifestazione della propria signoria sulla cosa. Il possesso deve poi essere ininterrotto; in altre parole non devono accadere fatti che siano idonei a interrompere il possesso, e l'interruzione può essere naturale, quando non vi sia il possesso per oltre un anno (1167 c.c.), e civile ex art. 1165 c.c. che richiama, in quanto applicabili, le norme sulla interruzione e sospensione della prescrizione.
Veniamo, ora, ai periodi di tempo necessari per l'usucapione.  Questi sono diversi secondo il tipo di bene da usucapire.

Un caso particolare riguarda l'usucapione abbreviata prevista dall'art. 1159 c.c. Qui l’usucapione si realizza su beni immobili, ma invece di essere ventennale, è decennale. L'abbreviazione dei termini si spiega per le particolari condizioni del possesso; per aversi usucapione abbreviata è necessario:

In presenza di queste condizioni, l'usucapione si compie dopo soli dieci anni dalla data della trascrizione del titolo.

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