Acquiescenza

Prevista dall’art. 329, consiste nell’accettazione espressa o tacita della sentenza da parte del soccombente.

Non sorgono problemi per individuare i casi di acquiescenza espressa che consistono in veri e propri atti giuridici attraverso i quali si esteriorizza la volontà di rinunziare all’impugnazione.

Più difficile si presenta l’individuazione delle ipotesi di acquiescenza tacita. In tali casi è necessario indagare i comportamenti della parte soccombente per verificare se siano incompatibili con la volontà di impugnare. È certo, però, che tali atti devono essere spontanei e non compiuti, ad esempio, nel timore dell’esecuzione della sentenza.

Non sorgono dubbi, invece, circa l’acquiescenza tacita che si ha quando s’impugna solo una parte della sentenza; secondo l’art. 329, comma 2°, l’impugnazione parziale comporta l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate. Poiché è la stessa legge a definire come acquiescenza tale comportamento, si parla di acquiescenza tacita qualificata.

 

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