La prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183

Prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. si concentra gran parte della trattazione. È il cuore del processo di cognizione

 

L’udienza ex art. 183 è il cuore del processo di cognizione, perché da questa dipenderanno le sorti del processo. Possiamo distinguere le diverse attività dei protagonisti della vicenda processuale, il giudice, l’attore e il convenuto.
Il giudice ha il compito, in primo luogo, di verificare la regolarità del contraddittorio e prendere gli opportuni provvedimenti, nel caso vi siano delle carenze, mentre l’attore e il convenuto saranno maggiormente impegnati nel sostenere le reciproche posizioni.

Vediamo lo schema della prima udienza, per poi approfondirne i vari aspetti.

Lo schema si dividerà in quattro parti:

  1. Attività del giudice;
  2. Attività dell’attore;
  3. Attività del convenuto;
  4. Poteri che spettano a entrambe le parti.

Come si vede il giudice assume la direzione della causa, che, a norma dell’art. 180, si svolge oralmente, anche se della trattazione della causa, si redige processo verbale.

Come si vede il giudice assume la direzione della causa, che, a norma dell’art. 180, si svolge oralmente, anche se della trattazione della causa, si redige processo verbale.

Vediamo, ora, cosa può fare l'attore.


Di fronte alle repliche dell’attore al convenuto deve essere data la possibilità di contro replicare, e infatti:

Vediamo, infine, le attività che entrambe le parti possono svolgere nella prima udienza.

 Cessate queste attività il giudice potrà finalmente valutare l’ammissibilità dei mezzi prova richiesti; l’ammissione avviene in udienza, (o al di fuori di udienza nel caso in cui il giudice intenda riservarsi la decisone) e, nel caso in cui il giudice ammetta le prove, fissa direttamente nella stessa ordinanza di ammissione la data dell’udienza per la loro assunzione.

C’è anche la possibilità che il giudice ritenga di dover ammettere prove d’ufficio, non richieste dalle parti, ma in tal caso deve concedere alle parti due termini perentori:

1. un primo termine perentorio entro il quale le parti dovranno indicare altri mezzi di prova in relazione a quelli ammessi d’ufficio dal giudice;

2. un secondo termine perentorio per depositare una memoria di replica, in relazione ai nuovi mezzi di prova indicati dalle parti.

In questa memoria di replica le parti avanzeranno osservazioni circa i nuovi mezzi di prova richiesti.

Il giudice, alla fine di quest’attività ammetterà (se vi sono le condizioni di legge) le nuove prove con ordinanza, che potrà essere comunicata alle parti anche con mezzi telematici, oltre che con biglietto di cancelleria.

Nella stessa ordinanza il giudice potrebbe anche disporre l’interrogatorio libero delle parti, cioè potrebbe volerle sentire personalmente sui fatti causa.

La mancata comparizione di una parte sarà valutata sfavorevolmente dal giudice come argomento di prova e, d’altro canto, anche le risposte date dalle parti nell’interrogatorio libero saranno valutate come argomenti di prova (art. 116).

 

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