Luogo di notificazione dell’impugnazione

L’art. 330 determina i luoghi e le persone presso le quali deve essere notificata l’impugnazione.

Distinguiamo varie ipotesi:

1. Nell’atto di notifica della sentenza la parte che ha notificato ha dichiarato la sua residenza o ha eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. In tal caso l’impugnazione si notifica nel luogo indicato.

2. Nell’atto di notificazione della sentenza non vi è stata alcuna dichiarazione di residenza o elezione di domicilio. La notificazione dell’atto d’impugnazione, ai sensi dell’art. 170, è eseguita presso il procuratore costituito per il giudizio oppure presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto per il precedente giudizio.

3. Muore la parte vittoriosa dopo che ha notificato la sentenza. L’impugnazione può essere notificata agli eredi collettivamente e impersonalmente nei luoghi indicati nei punti 1 e 2.

4. La sentenza non è stata notificata. L’impugnazione è notificata alla parte personalmente a norma degli art. 137 e ss.

5. La sentenza non è stata notificata e si propone l’impugnazione dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza. Dove ciò sia ancora possibile (ad es. nell’ipotesi di contumacia involontaria) l’impugnazione si notifica alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss.

Il punto n. 5 corrisponde al terzo comma dell’art. 330 che fa ancora riferimento al termine di un anno che era evidentemente in relazione al vecchio testo dell’art. 327 che fissava in un anno il termine lungo per l’impugnazione; anche quest’articolo non è stato aggiornato e coordinato con novellato articolo 327 che ha ridotto a sei mesi il termine lungo per l’impugnazione.

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