Il procedimento d’impugnazione in generale

Abbiamo visto tipi e classificazioni delle impugnazioni.
Spostando, ora, la nostra indagine sulle parti che partecipano al giudizio d’impugnazione, verifichiamo quali sono gli elementi indispensabili per poter correttamente impugnare una sentenza. Prima di tutto è necessario impugnare la sentenza nei termini.

L’impugnazione deve essere notificata ai soggetti e nei luoghi indicati dall’art. 330, deve provenire da una parte che sia fornita di legittimazione a impugnare e che, inoltre, abbia un interesse a impugnare.

L’impugnazione proposta, oltre a rispettare i succitati criteri, deve rivolgersi contro un provvedimento che possa essere impugnato con il mezzo scelto, vi deve essere, quindi, la possibilità a impugnare.

Quando la parte ha rispettato tutte queste condizioni, potrà mettersi in moto il procedimento d’impugnazione. Ma può accadere che altri ostacoli impediscano di far giungere il procedimento d’impugnazione alla sentenza sul merito. Può darsi, infatti, che l’impugnazione, seppure proposta nel rispetto delle regole, non possa giungere al risultato sperato dalla parte a causa dell’acquiescenza che quest’ultima abbia fatto alla sentenza impugnata.

La mancanza delle condizioni anzidette, porta all’inammissibilità dell’impugnazione, che, insieme al diverso caso dell’improcedibilità, costituisce il vizio più grave delle impugnazioni; grave, perché irreparabile, poiché la pronuncia d’inammissibilità o improcedibilità fa passare in giudicato la sentenza impugnata, anche se non sono ancora scaduti i termini. Ugualmente accade in caso di estinzione del giudizio d’impugnazione.

Regole particolari sono dettate dall’art. 331 e dall’art. 332 nel caso in cui si proponga un’impugnazione quando il giudizio precedente si era svolto tra più parti.

Il giudizio d’impugnazione deve essere unico, nel senso che tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza devono essere decise nello steso stesso giudizio.

Abbiamo, quindi, impugnazioni principali e incidentali tutte necessariamente da svolgersi nello stesso giudizio. Nel caso si abbiano contemporaneamente, ma indipendenti l’una dall’altra, più impugnazioni contro la stessa sentenza, dovranno essere riunite a norma dell’art. 335, davanti ad un solo giudice, anche d’ufficio.

Nel caso di accoglimento dell’impugnazione, secondo l’art. 336, la riforma parziale della sentenza si estende anche alle parti non impugnate se dipendenti e agli altri provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata. Si parla, in tali casi, di effetto espansivo interno ed effetto espansivo esterno.

 

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