Alla luce di quanto appena detto si comprende come mai l’art. 395 disponga che
possono essere impugnate con la revocazione le sentenze pronunciate in grado
d’appello o in unico grado alle quali vanno aggiunti altri provvedimenti
individuati dalla Corte costituzionale in materia di revocazione.
Si tratta di sentenze per le quali non è possibile l’appello o perché sono
decisioni del giudice d’appello o perché non è previsto l’appello (decisioni
pronunciate in unico grado).
Se la soccombenza è stata causata da motivi che non rientrano tra quelli
dell’art. 360 l’unico modo per impugnare la sentenza sarà la revocazione.
Da quanto detto è chiaro che potrebbero proporsi contemporaneamente
l’impugnazione per revocazione e quella per cassazione. Proprio in previsione di
quest’ultima eventualità, l’art. 398 comma 4 dispone che in caso di coesistenza
dei due giudizi, il giudice della revocazione può, su istanza di parte,
sospendere il procedimento innanzi alla Corte di cassazione o, se questo non è
ancora iniziato, sospendere i termini per la presentazione del ricorso.
Le sentenze impugnabili con la revocazione sono, quindi, quelle pronunciate in
grado d’appello o in unico grado, ma le esigenze di tutela straordinaria che
hanno spinto il legislatore a creare la revocazione possono manifestarsi anche
nei confronti di sentenze di primo grado per le quali, però, sia scaduto il
termine per l’appello.
Tali sentenze sono passate in giudicato in quanto, non essendo più possibile
l’appello, non sarà più esperibile il ricorso per cassazione. È nei riguardi di
queste sentenze che si manifesta con maggiore evidenza la natura d’impugnazione
straordinaria della revocazione che potrà essere proposta solo per i motivi 1,
2, 3 e 6 dell’art. 395.
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