Sentenze impugnabili in revocazione

Alla luce di quanto appena detto si comprende come mai l’art. 395 disponga che possono essere impugnate con la revocazione le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado alle quali vanno aggiunti altri provvedimenti individuati dalla Corte costituzionale in materia di revocazione.

Si tratta di sentenze per le quali non è possibile l’appello o perché sono decisioni del giudice d’appello o perché non è previsto l’appello (decisioni pronunciate in unico grado).

Se la soccombenza è stata causata da motivi che non rientrano tra quelli dell’art. 360 l’unico modo per impugnare la sentenza sarà la revocazione.

Da quanto detto è chiaro che potrebbero proporsi contemporaneamente l’impugnazione per revocazione e quella per cassazione. Proprio in previsione di quest’ultima eventualità, l’art. 398 comma 4 dispone che in caso di coesistenza dei due giudizi, il giudice della revocazione può, su istanza di parte, sospendere il procedimento innanzi alla Corte di cassazione o, se questo non è ancora iniziato, sospendere i termini per la presentazione del ricorso.

Le sentenze impugnabili con la revocazione sono, quindi, quelle pronunciate in grado d’appello o in unico grado, ma le esigenze di tutela straordinaria che hanno spinto il legislatore a creare la revocazione possono manifestarsi anche nei confronti di sentenze di primo grado per le quali, però, sia scaduto il termine per l’appello.

Tali sentenze sono passate in giudicato in quanto, non essendo più possibile l’appello, non sarà più esperibile il ricorso per cassazione. È nei riguardi di queste sentenze che si manifesta con maggiore evidenza la natura d’impugnazione straordinaria della revocazione che potrà essere proposta solo per i motivi 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395.

Potrebbe accadere, però, che durante il termine per proporre l’appello si intenda impugnare la sentenza per i motivi di revocazione; come comportarsi in questi casi? La risposta è intuitiva: poiché l’appello è un mezzo d’impugnazione a critica libera, si faranno valere con l’appello i motivi di revocazione. L’art. 396 dispone, però, che, in quest’ultimo caso, il termine dell’appello è prorogato di 30 gg. dalla conoscenza del motivo di revocazione; se quindi sono trascorsi 10 gg. dalla notifica della sentenza di primo grado.

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione