La competenza nei procedimenti cautelari

Il procedimento cautelare inizia con ricorso, da depositarsi nella cancelleria del giudice competente, così dispone l’art. 669 bis.

Un punto particolarmente delicato di questi procedimenti, riguarda la competenza, perché bisogna considerare che questa solo in parte è individuata con i normali criteri, ed è anche condizionata dal momento in cui è chiesta la tutela cautelare, se prima del  giudizio di merito o durante il giudizio; distinguiamo le due ipotesi:

 

1. Procedimento cautelare chiesto prima del giudizio di merito: la domanda si propone al giudice che sarebbe normalmente competente, ma con queste eccezioni (art. 669 ter).

1.a. Se la competenza spetta al giudice di pace: la competenza è del tribunale.

1.b. Se la competenza non spetta al giudice italiano: la domanda va proposta al giudice che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

1.c. Se la causa spetta a arbitri: la  domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

 

2) Procedimento cautelare chiesto durante il giudizio di merito: la domanda deve essere proposta al giudice della causa di merito (art. 669 quater), cioè all’istruttore o se questi non è ancora stato designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente del tribunale.

2.a. Se la causa pende innanzi al giudice di pace: la domanda si propone al tribunale.

2.b. Se pendono i termini per proporre l'impugnazione: la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.

2.c. Se la causa pende davanti al giudice straniero e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito: la domanda va proposta al giudice che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

2.d. Se l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale:  la domanda va proposta al giudice che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare, salva l’applicazione del secondo comma dell’art. 316 c.p.p.

2.e. Se la causa si svolge innanzi a arbitri: la  domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

 

Come si vede dall’analisi delle ipotesi qui riportate, possiamo trarre la regola comune che né il giudice di pace, né gli arbitri sono competenti per la pronuncia di provvedimenti cautelari.

Il problema della competenza si ripresenta quando, una volta concesso il provvedimento cautelare, si voglia chiedere la sua revoca o modifica, possibile, secondo l’art. 669 decies in due casi:

a) quando avvengono mutamenti di circostanze rispetto al momento in cui fu concesso il provvedimento, oppure,

b) quando si allegano fatti anteriori alla concessione del provvedimento cautelare, di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare, sempreché il ricorrente riesca a provare anche in che momento è venuto a conoscenza di tali fatti.

Ammesso, quindi, che si voglia chiedere la revoca o modifica del provvedimento cautelare, (e non si sia proposto reclamo), a chi va proposta la relativa richiesta?

Anche qui dobbiamo distinguere:

1) se è in corso la causa di merito: l’istanza va proposta all’istruttore della stessa causa, anche se il provvedimento è stato emesso prima dell’inizio della causa;

2) se la causa di merito non è ancora iniziata, e dopo l’eventuale giudizio di reclamo: la domanda di revoca o modifica va proposta al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare;

3) se il giudizio di merito si è estinto: la domanda di revoca o modifica va proposta al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare;

4) se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, oppure se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale: la domanda di revoca o modifica va proposta al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare.

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