Il procedimento cautelare schema

 

In merito allo schema c’è da notare che l’art. 669 sexies non dice come si forma il contraddittorio, e la strada illustrata nello schema (il giudice con decreto fissa la data di udienza sul ricorso, e il tutto sarà notificato dal ricorrente) sembra la più logica.

Non è però escluso che il giudice possa scegliere un mezzo diverso per realizzare il contraddittorio.

In caso di accoglimento del ricorso depositato prima del giudizio di merito, è sempre fissato dal giudice un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, entro il quale dovrà iniziare il giudizio di merito (art. 669 octies). 

Nel caso in cui il giudice non vi abbia provveduto, il giudizio di merito dovrà comunque essere introdotto entro sessanta giorni dall’ordinanza, se presa in udienza, o dalla sua comunicazione. 

In altre parole nei sessanta giorni, oppure nel minor termine fissato dal giudice, si dovrà notificare l’atto di citazione, oppure depositare il ricorso, se il giudizio di merito prevede tale atto.

Riguardo a questi termini, osserviamo che sono fissati dal giudice solo nel caso dei provvedimenti cautelari che non sopravvivono al mancato inizio del processo di merito.

Per gli altri, (art. 700, art. 688, e gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali) il giudice non darà nessun termine per l’inizio del giudizio di merito, (o se lo farà non sarà perentorio), perché questo giudizio è solo eventuale, lasciato alla volontà delle parti.

Per quanto riguarda, invece, la parte chiamata in giudizio, potrà costituirsi depositando delle memorie, anche in udienza.

Il quarto comma dell’art. 669 octies, per le cause di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, calcola il termine per l’inizio del giudizio di merito in trenta giorni, riguardo al mancato espletamento del tentativo di conciliazione. 

Se la causa deve essere decisa da arbitri nei sessanta giorni, o nel termine stabilito dal giudice, la parte che ha interesse deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e deve anche procedere, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Abbiamo visto nello schema che la decisione del giudice può essere di rigetto, sia per motivi di merito, sia per motivi di competenza, ma che in entrambi i casi si può comunque ripresentare l’istanza di provvedimento cautelare.

Se vi è stato rigetto per motivi attinenti alla competenza, sembra dal tenore della norma (art. 669 septies comma 1), che si possa ripresentare l’istanza anche allo stesso giudice  che già si era espresso sulla sua incompetenza, ma appare più logico ritenere che l’istanza possa essere riproposta al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto.

Sempre riguardo al rigetto per motivi di competenza, sembra difficile che l’ordinanza in questione possa essere impugnata con il regolamento necessario di competenza, perché tale procedura mal si concilierebbe con la rapidità del procedimento cautelare, e per gli stessi motivi sembra da escludere la possibilità del regolamento di competenza d’ufficio.

D’altro canto è anche vero che si tratta pur sempre di un’ordinanza che decide sulla competenza, e in seguito alla riforma dell’art. 42 e dell’art. 279 ad opera della legge n. 69\2009, l’unico provvedimento che può essere impugnato con regolamento necessario di competenza non è più la sentenza, ma solo l’ordinanza che decide esclusivamente sulla competenza, e questo è il caso dell’ordinanza prevista dall’art. 669septies.

Se il ricorso è stato rigettato per motivi di merito (e cioè mancanza del fumus boni iuris e\o del periculum in mora), è pur sempre possibile ripresentare la richiesta, ma solo se si verificano mutamenti di circostanze, come potrebbe essere un aggravarsi della situazione preesistente, oppure si alleghino nuove ragioni di fatto o di diritto.  In altre parole si allegano fatti nuovi, non espressi in precedenza, oppure nuove argomentazioni giuridiche, in grado di rafforzare il fumus.

I mutamenti di circostanze o le nuove ragioni di fatto o di diritto, potranno essere supportate da nuove prove non prodotte in precedenza.

Nello schema si è illustrato l’andamento normale della procedura cautelare, ma vi possono essere delle situazioni così urgenti che non consentono neppure di convocare l’altra parte prima della decisione sul provvedimento cautelare.

Il secondo comma dell’art. 669 sexies dispone che il giudice provvede con decreto (dobbiamo ritenere alla concessione) del provvedimento cautelare, assunte, se occorre, sommarie informazioni se la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento.

Dal tenore della norma sembra che il giudice possa decidere in tal modo anche d’ufficio ma appare difficile che giunga a una tale decisione senza che vi sia stata un’esplicita richiesta in tal senso da parte del ricorrente.

 

Vediamo, comunque, la procedura da seguire in questi casi.

 

 

Come si vede il provvedimento cautelare assume, alla fine, sempre la forma dell’ordinanza, ma mai quella di sentenza, perché è sempre inidoneo al passaggio in giudicato, anche nei casi in cui, come abbiamo visto, conserva la sua efficacia nonostante non si sia iniziato o sia estinto il procedimento di merito.

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