Efficacia del precetto

L’esecuzione può essere iniziata dopo dieci giorni dalla notifica del precetto. Se, però, si lasciano trascorrere novanta giorni dalla notifica del precetto, senza che sia iniziata l’esecuzione, quest’ultimo diviene inefficace.

Nei casi di pericolo nel ritardo la parte può essere autorizzata a iniziare immediatamente l’esecuzione, senza rispettare il termine dilatorio dei dieci giorni dalla notifica del precetto.

Come già visto il precetto è un’intimazione rivolta al debitore; non è quindi, l’atto iniziale del processo esecutivo (come è invece è  la citazione nel processo di cognizione), che inizierà successivamente, ad esempio con il pignoramento nell’espropriazione forzata.

Di conseguenza, il precetto potrà essere redatto anche dal creditore personalmente, senza l’assistenza del difensore. In tal caso sarà lo stesso creditore a sottoscrivere il precetto, ma non è escluso, come di solito accade, che il creditore si rivolga a un avvocato per la redazione e notifica del precetto, e (a norma dell’art. 125 richiamato dall’ultimo comma dell’art. 480), sarà il difensore a sottoscrivere il precetto, dove sarà anche contenuta, a norma dell’art. 83 comma 3, la procura rilasciatagli dal creditore.

Essendo atto di parte, inoltre, avrà l’efficacia di interrompere la prescrizione al pari della costituzione in mora (art. 2943 comma 4 c.c.), ma non di sospenderla, come invece è previsto per la notificazione degli atti con i quali s’inizia un giudizio (art. 2945 comma 2 c.c.). Il precetto deve anche contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore nel comune dove ha sede il giudice dell’esecuzione, ma in mancanza di tale dichiarazione le eventuali opposizioni si propongono innanzi al giudice del luogo dove è stato notificato il precetto, e le notificazioni nei confronti del creditore istante si fanno presso la cancelleria dello stesso giudice.


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