Il regolamento di condominio

Chiudiamo il nostro, lungo, discorso parlando del regolamento di condominio (art. 1138).
È obbligatorio quando i condomini siano superiori a dieci.
Il regolamento contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 , secondo comma (divieto di rinuncia del diritto del condomino sulle parti comuni),  1119 (indivisibilità delle cose comuni), 1120 (disciplina delle Innovazioni), 1129 (nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore), 1131 (rappresentanza dell’amministratore), 1132 (dissenso dei condomini rispetto alle liti), 1136 (costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni) e 1137 (regole sulla  impugnazione delle delibere dell'assemblea) e ancora non possono derogare agli articoli 63, 66, 67 e 69 disp.att.c.c.
Non si può, inoltre vietare ai condomini di possedere o detenere animali domestici. Nel caso di infrazione al regolamento di condominio, può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie (art. 70 disp. att. c.c.)

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