Responsabilità per danni cagionati da cose in custodia

 

nozione
(art. 2051 c.c.)

chi ha una o più cose in custodia è responsabile dei danni da queste cagionate, salvo che provi il caso fortuito

 
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Questo articolo pone tre fondamentali problemi interpretativi:

  1. la nozione di custodia;
  2. le caratteristiche della cosa custodita;
  3. il contenuto della prova liberatoria.

In merito alla nozione di custodia, la norma deve essere interpretata nel senso di ritenere custode qualsiasi soggetto che abbia un effettivo potere sulla cosa; custode sarà quindi il proprietario ma anche, al suo posto, il possessore e persino il detentore.

Sulle caratteristiche della cosa custodita si ritiene che l'articolo in commento si applichi anche quando la cosa non è di per sé pericolosa. Tale opinione è suffragata dal tenore letterale della norma che non fa alcun riferimento alla pericolosità della cosa custodita.

Venendo, infine, al contenuto della prova liberatoria secondo un orientamento questo consisterebbe nella dimostrazione della mancanza del nesso di causalità tra la cosa e il danno; si tratterebbe, quindi, di un caso di responsabilità oggettiva poiché si prescinde dalla indagine sulla colpa dell'agente.
Altra tesi, invece, propende per la mancanza di colpa;
in questa ottica, il contenuto delle prova liberatoria sta nella dimostrazione che il danno, seppure verificatosi a causa della cosa custodita, deriva da un fatto che l'ha coinvolta, non prevedibile né superabile usando la diligenza adeguata in relazione alla cosa custodita. Come esempio di questa seconda tesi possiamo pensare una fuga di gas provocata da una anomala pressione del gas e non dal difetto di funzionamento dell'apparecchio erogatore.

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