Responsabilità per danni cagionati da rovina di edificio

nozione
(art. 2053 c.c.)

il proprietario di un edificio o altra costruzione risponde dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione
 
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Vediamo i punti fondamentali di questo tipo di responsabilità.

In primo luogo il legislatore ha identificato nella cosa che provoca il danno una qualsiasi "costruzione". Non solo gli edifici, quindi, ma anche i ponti, i muri, le baracche e così via.

L'art. 2053 si riferisce alla "rovina"  che può essere totale, o anche parziale, come quando vi sia la caduta di calcinacci da un edificio. Si discute, invece, se possano rientrare nella ipotesi dell'art. 2053 i guasti e i malfunzionamenti della costruzione, come potrebbe accadere per danni cagionati dall'impianto elettrico o dalla caduta o malfunzionamento dell'ascensore. Per questa ultime eventualità, però, rimane pur sempre applicabile, nel caso in cui si ritenesse esclusa la norma di cui ci stiamo occupando, l'art. 2501 relativo ai danni cagionati dalle cose in custodia.

Responsabile dei danni è il proprietario, ma si ritiene che la responsabilità possa essere estesa cumulativamente anche a coloro che hanno un diritto reale di godimento sul bene, mentre non vi è responsabilità per i soggetti che conducono il bene in locazione.

In merito alla prova liberatoria l'art. 2053 l'ammette solo quando si dimostri che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione.

Si tratta di ipotesi diverse.

Nel caso di difetto di manutenzione il proprietario andrà esente da responsabilità quando proverà di aver eseguito in maniera diligente la manutenzione del bene. Si tratta, quindi, di tipica responsabilità aggravata per colpa.

Diversamente accade nel secondo caso. Se si verifica la rovina per difetto di costruzione, il proprietario è comunque responsabile, anche se il vizio non è dovuto a colpa del proprietario. Si tratta, quindi, di un caso di responsabilità oggettiva.

In ogni caso, però, si potrà evitare la responsabilità quando l'evento si verifica per caso fortuito o forza maggiore, come quando un terremoto provochi  la rovina della costruzione. Se, però, la costruzione si trovava in zona sismica, si potrà evitare la responsabilità solo se si provi di aver costruito secondo la normativa  antisismica.

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