Responsabilità dei genitori tutori e precettori

 

nozione
(art. 2048 c.c.)

i genitori e i tutori  sono responsabili dei danni cagionati in seguito al fatto illecito dei figli minori non emancipati e delle persone soggette alla loro tutela e con loro conviventi. Analoga responsabilità incombe su precettori e maestri d'arte  per il fatto illecito dei loro allievi e apprendisti per il periodo in cui sono sotto la loro vigilanza
 
Vai al commento di giurisprudenza
 

L'art. 2048 prevede diversi casi di responsabilità, ma in tutti i casi si tratta di ipotesi di "culpa in vigilando" in quanto non si è tenuto un idoneo comportamento volto ad impedire il fatto. La responsabilità è presunta, a meno che non si provi di non aver potuto impedire il fatto, questa prova liberatoria è però diversa a seconda dei soggetti coinvolti.

Per i genitori, responsabili in solido, la prova liberatoria consiste nel dimostrare di aver adeguatamente educato e sorvegliato il minore.
Il riferimento anche alla adeguata educazione si spiega considerando che l'art. 147 c.c. impone tale dovere ai genitori; osserviamo, poi, che si tratta dell'ipotesi in cui i minori siano capaci d'intendere e di volere, perché nel caso opposto si applica l'art. 2047 c.c.

La responsabilità che incombe sui genitori, incombe anche sui tutori di minori, ma si tratta di una ipotesi del tutto marginale, visto che i minori, in mancanza dei genitori, sono adottati o dati in affidamento in attesa di adozione. Proprio in considerazione dell'istituto dell'affidamento, si ritiene che sugli affidatari incomba la stessa responsabilità che grava sui genitori.

I genitori o i tutori devono essere conviventi con i minori, proprio perché solo in questo caso si può esercitare adeguatamente la sorveglianza.
Questo può far ritenere che il genitore non affidatario non risponde dei danni cagionati dal figlio convivente con l'altro genitore, ma tale ipotesi deve essere ora valutata in base al nuovo art. 155 c.c. ha previsto l'affidamento congiunto.  

Passando a considerare la responsabilità dei precettori, osserviamo, in primo luogo, che qui la prova liberatoria consiste proprio nell' aver sorvegliato adeguatamente gli allievi.

I soggetti tenuti alla sorveglianza sono indicati dal codice come precettori o coloro che insegnano un mestiere o un'arte, ma, in realtà, si sono voluti indicare tutti coloro impartiscono un insegnamento al minore, anche gli istruttori di discipline sportive. Parliamo di minori e non certo di allievi maggiori di età, perché questi sono responsabili in proprio dei danni che cagionano.
Osserviamo, poi, che se si tratta di soggetti incapaci, si applicherà l'art. 2047 .

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione