Scioglimento della comunione

la comunione si scioglie per

  • morte di uno dei coniugi
  • sentenza di divorzio
  • dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi
  • annullamento del matrimonio
  • separazione personale
  • separazione giudiziale dei beni
  • convenzione tra i coniugi nella quale si stabilisca di abbandonare il regime di comunione legale per sostituirlo con un altro consentito dalla legge
  • fallimento di uno dei coniugi

 

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In caso di separazione personale, per il secondo comma dell’art. 191  (aggiunto dalla l. 55\2015) la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, oppure alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
La separazione giudiziale può essere pronunciata a norma dell'articolo 193 del codice civile in caso d’interdizione o inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. È inoltre causa di separazione giudiziale il disordine degli affari personali di uno dei coniugi o la sua condotta nell'amministrazione dei beni della comunione quando queste circostanze mettono in pericolo gli interessi dell'altro coniuge, della famiglia o della comunione. Può, infine essere chiesta quando uno dei coniugi non contribuisce in proporzione alle sue sostanze e alla sua capacità di lavoro ai bisogni della famiglia.
Verificatasi una causa di scioglimento della comunione, sarà necessario procedere alla divisione dei beni comuni da farsi in parti uguali tra moglie e marito (art 194 c.c.) e ciò perché, come già si è visto, la comunione legale dei beni si svolge sempre " alla pari ".
Non sono ammissibili accordi tra i coniugi che stabiliscano quote diverse.  Il procedimento da seguire sarà quello ordinario previsto per la divisione dei beni comuni.  Si presume che i beni mobili facciano parte della comunione, (art. 195 c.c.) ma i coniugi stessi ed i loro eredi hanno diritto a prelevare dalla comunione i beni mobili personali e quelli che vi sono entrati per successione o donazione purché riescano a fornire la prova circa la proprietà o provenienza di detti beni.

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