Sconto bancario
(in corsivo i collegamenti ipertestuali)
definizione art. 1858c.c. |
è il contratto col quale la banca (scontante),previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente (scontatario) l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso |
Si tratta di un contratto dalla collocazione incerta. È applicabile per
analogia la disciplina della cessione del credito.
Si ricorre a questo contratto quando lo scontatario ha esigenza di liquidità e
non può aspettare la naturale scadenza del credito.
la cessione è sempre pro solvendo |
La banca lucrerà la differenza tra il valore del
credito e la minore somma pagata allo scontatario.
Possiamo avere lo sconto garantito da cambiali o assegni, in tal caso:
sconto garantito da cambiali o assegni |
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