Sconto bancario

(in corsivo i collegamenti ipertestuali)

definizione
art. 1858c.c.
è il contratto col quale la banca (scontante),previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente (scontatario) l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso

Si tratta di un contratto dalla collocazione incerta. È applicabile per analogia la disciplina della cessione del credito. 
Si ricorre a questo contratto quando lo scontatario ha esigenza di liquidità e non può aspettare la naturale scadenza del credito.

la cessione è sempre pro solvendo


La banca lucrerà la differenza tra il valore del credito e la minore somma pagata allo scontatario.
Possiamo avere lo sconto garantito da cambiali o assegni, in tal caso:

sconto garantito da cambiali o assegni
sono girati alla banca
la banca ha tutte le azioni cambiarie dirette e di regresso
la banca ha anche l'azione ordinaria (causale) contro lo scontatario

 

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