Separazione dei beni

nozione

con il regime di separazione dei beni i coniugi convengono che
ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 c.c.)

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Come abbiamo più volte ricordato, i regime patrimoniale privilegiato è quello della comunione legale dei beni.
I coniugi possono decidere di optare per la comunione convenzionale o per la separazione dei beni.
A norma dell' art. 162 del codice civile : " La scelta del regime di sepa
razione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio".
In altre parole i coniugi se vorranno optare per la separazione dei beni dovranno espressamente dichiararlo nell'atto di matrimonio oppure successivamente, con apposita convenzione stipulata per atto pubblico.

il regime di separazione dei beni si applica solo durante il matrimonio. Per i coniugi separati si seguono le normali regole di diritto comune

Essere in regime di separazione dei beni pone i coniugi in una situazione analoga a quella delle persone non sposate, ma vi sono delle differenze.
È stabilito, infatti, che:

Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo

ma

il coniuge può ricevere procura per amministrare i beni dell'altro. In tal caso può accadere che:
1.  È stato previsto l'obbligo di rendiconto dei frutti , in tal caso l'amministrazione avverrà secondo le regole del mandato;
2. Non è stato previsto l'obbligo di rendiconto dei frutti , in tal caso il coniuge cui è stata affidata l'amministrazione ed i suoi eredi (a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio) sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati (art. 217 c.c.)

ed in ogni caso

il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario

Per quanto riguarda i beni acquistati durante il matrimonio, si presume che siano di entrambi i coniugi secondo le norme della comunione ordinaria, ma ogni coniuge può provare, nei confronti dell'altro, la proprietà esclusiva (art. 219 c.c.).

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