Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
Con l'accettazione beneficiata l'erede evita le conseguenze di una damnosa 
ereditas che lo costringerebbe ad onorare i debiti del defunto anche con il suo 
patrimonio; è pur vero, però, che potrebbe verificarsi la situazione opposta: il 
patrimonio del defunto è in attivo, mentre quello dell'erede è in passivo; 
tale evenienza danneggia principalmente i creditori e i legatari del de cuius , 
che, in seguito alla accettazione dell'eredità non beneficiata, dovranno 
concorrere con i creditori dell'erede.  Stabilito che i creditori (e gli 
eventuali legatari) non possono costringere l'erede ad accettare con beneficio 
d'inventario, l'unica strada a loro disposizione sarà la richiesta di 
separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.
	
Fatte queste premesse, possiamo definire l'istituto.
| separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede | con questo istituto i creditori e i legatari del de cuius acquistano un titolo di preferenza sui beni del suo patrimonio rispetto ai creditori dell'erede (art. 512 c.c.) | 
Come si vede la separazione non produce gli stessi effetti della accettazione beneficiata, non separa i due patrimoni, ma fa preferire il creditore separatista rispetto ai creditori dell'erede. La conferma a quanto abbiamo appena affermato la ritroviamo nell'ultimo comma dell'art. 512 secondo cui la separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede, cosa che non sarebbe stata possibile se vi fosse stata separazione dei patrimoni.
Ma come si fa in 
	pratica a effettuare la separazione? Ci 
	rispondono gli articoli 517 e 518 relativamente alla separazione sui beni 
	mobili o immobili del patrimonio del defunto.
Cominciamo con la 
	separazione sui beni mobili ex 
	art. 517.
Secondo il citato 
	articolo la separazione è chiesta con ricorso al tribunale del luogo dove si 
	è aperta la successione. Depositata la domanda il tribunale ordina 
	l’inventario, nel caso non sia stata già fatto, e dà anche le disposizioni 
	necessarie per la conservazione dei beni mobili oggetto del ricorso. Nel 
	caso in cui l’erede abbia già alienato i beni in tutto o in parte, il 
	diritto alla separazione comprende solo il prezzo della alienazione non 
	ancora pagato all’erede.
Per
	i beni immobili, invece, dovranno seguirsi le regole previste 
	dall’art. 518 necessariamente più complesse rispetto a quelle sui beni 
	mobili.
In questi casi, 
	infatti, la separazione sugli immobili e sugli altri beni capaci d'ipoteca,  si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato 
	sopra ciascuno dei beni stessi. In particolare l’iscrizione 
	si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il 
	nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che 
	l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. 
	Regole particolari, rispetto al 
	normale regime delle iscrizioni ipotecarie, sono previste nel caso vi siano 
	più iscrizioni sugli stessi beni. Il terzo comma dell’art. 518, infatti, 
	dispone che in questi casi le iscrizioni a titolo di separazione, anche se 
	eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono 
	sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se 
	anteriori. Per il resto si applicano le regole previste per le ipoteche.
In entrambi i casi, 
	però, è stabilito un termine per chiedere la separazione. Per l’art. 517, 
	infatti, la separazione deve essere chiesta entro tre mesi dall’apertura 
	della successione, ma potrebbe darsi che sia stata regolarmente chiesta nei 
	termini e quindi i creditori e i legatari che l’hanno chiesta e ottenuta 
	avranno una preferenza sul patrimonio del de cuius nel caso in cui l’erede 
	non soddisfi i loro crediti.
Tuttavia per l’art. 
	515 l’erede può far cessare la separazione o 
	 impedirla pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il 
	pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a 
	termine oppure è contestato.
I creditori (e i 
	legatari) del de cuius hanno la facoltà di esercitare la separazione, ma 
	non per questo sono tutti obbligati ad effettuarla; può accadere, 
	infatti, che alcuni di loro effettuino la separazione, mentre altri 
	ritengano più opportuno non procedere in tal senso. 
Si potrebbe pensare che la separazione effettuata da uno dei creditori giovi anche agli altri, ma l'art. 514 c.c. espressamente esclude questa possibilità stabilendo al primo comma che la separazione giova solo ai creditori che l'hanno chiesta.
Nel caso vi siano creditori e legatari 
	che hanno chiesto la separazione e altri che non l'abbiano fatto vi saranno 
	i separatisti e i non separatisti.
| a) i separatisti, potranno 
		giovarsi della separazione e quindi essere preferiti in caso di 
		esecuzione sul patrimonio del defunto; | 
| b) i non 
		separatisti, non avranno tale preferenza e dovranno concorrere con i 
		creditori dell’erede in una eventuale esecuzione sul patrimonio del de 
		cuius. | 
Tuttavia l’art. 514 
	regola i rapporti che potremmo definire “interni” tra creditori separatisti 
	e creditori non separatisti, distinguendo due ipotesi:
Il secondo comma 
	dell’art. 514 precisa poi  che se 
	parte del patrimonio non è stata separata (e quindi abbiamo una parte 
	separata e una non separata) il valore di detta parte non separata si 
	aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a 
	ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito 
	integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti.
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