Sia di persona diversa o notoria

È possibile che sia utilizzato come marchio un nome diverso dal titolare dello stesso; in tal caso l'art. 8 del codice della proprietà industriale dispone che:

nome di persona non notorio è possibile usare questi nomi come marchio anche senza il consenso dell'interessato purché  il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi

Abbiamo visto che l'uso di questi nomi è consentito liberamente purché non risulti dannoso per l'interessato; anche in questo caso, però, l'ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso dell'interessato o, dopo la sua morte, dal consenso del coniuge dei figli e, in mancanza, o dopo la loro morte, dal consenso dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dal consenso dei parenti fino al quarto grado incluso.  In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta.

Consideriamo, ora, come contenuto del marchio il nome di persona nota.

nome di persona  nota possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto o con il suo consenso; dopo la sua morte il consenso dovrà essere prestato dal coniuge dai figli e, in mancanza, o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dai parenti fino al quarto grado incluso