Società tra avvocati

ARTICOLO16

Disposizioni generali

1.L’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati.

2.La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese , è istituita una sezione speciale relativa alle società tra professionisti; l’iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al D.P.R.  7 dicembre 1995, n. 581.

3.La società tra avvocati non è soggetta a fallimento.

4.La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell’albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.

5.È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.

ARTICOLO17

Costituzione e oggetto

1.Ai fini della iscrizione all’albo, la società tra avvocati è costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dei contraenti.

2.La società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione dei propri soci. La società può rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all’esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

ARTICOLO18

Ragione sociale

1.La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p..

2.Non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome è consentita con la indicazione «ex socio» o «socio fondatore» accanto al nominativo utilizzato, purché non sia mutata l’intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.

ARTICOLO19

Modificazioni

1.L’atto costitutivo può essere modificato con deliberazione adottata da tutti i soci o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l’atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.

 

ARTICOLO20

Invalidità della società

1.La nullità della società per vizi di costituzione può essere pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano la nullità dei contratti.

2.La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l’efficacia degli atti compiuti in nome della società.

3.La sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia l’annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purché professionisti esercenti con il titolo di avvocato.

4.La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

5.La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall’annullamento dell’atto costitutivo.



ARTICOLO21

Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilità


1.I soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato.

2.La partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra avvocati.

3.La incompatibilità di cui al comma 2 si applica fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della società nell’albo.

4.È escluso il socio che è stato cancellato o radiato dall’albo. La sospensione di un socio dall’albo è causa legittima di esclusione dalla società.



ARTICOLO22

Subentro di nuovi soci

1.Le quote di partecipazione alla società tra avvocati possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.

2.In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano.
 


ARTICOLO23

Amministrazione
 

1.L’amministrazione della società tra avvocati spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.

2.Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
 


ARTICOLO24

Incarico professionale e obblighi di informazione

1.L’incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale richiesta.

2.La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l’incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l’esecuzione del_l’incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.

3.In difetto di scelta , la società comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell’inizio dell’esecuzione del mandato.

4.La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 2 e 3 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.
 


ARTICOLO25

Compensi

1.I compensi derivanti dall’attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.

2.Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

 

ARTICOLO26

Responsabilità professionale

1.Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico. La società risponde con il suo patrimonio.

2.In difetto della comunicazione prevista dall’articolo 24, comma 3, per le obbligazioni derivanti dalla attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci.

3.Per le obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale, rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

4.La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.
 


CAPO II

Dell’iscrizione nell’albo

e della responsabilità disciplinare

ARTICOLO27

Iscrizione

1.La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell’albo del Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.

2.Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione le sedi sono istituite; se la istituzione non è contenuta nell’atto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al Consiglio dell’ordine presso il quale la società è iscritta per l’annotazione.

3.La società deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in tale qualità l’attività professionale.

ARTICOLO28

Procedimento di iscrizione

1.La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’albo è rivolta al Consiglio dell’ordine ed è corredata dai seguenti documenti:

a) atto costitutivo in copia autentica;

b) certificato di iscrizione nell’albo dei soci non iscritti presso il Consiglio dell’ordine cui è rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva.

2.Il Consiglio dell’ordine, verificata l’osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dalla domanda dispone l’iscrizione della società in una sezione speciale dell’albo , con la indicazione della ragione sociale, dell’oggetto, della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell’albo, nonché dei soci iscritti in altro albo.

3.Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la domanda è corredata da un estratto dell’atto costitutivo ovvero dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica, con la indicazione del Consiglio dell’ordine presso il quale la società è iscritta e la data di iscrizione , nonché dal certificato di iscrizione all’albo dei soci che operano nell’ambito della sede secondaria, se iscritti presso altro Consiglio dell’ordine.

4.L’avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta del socio che ha la rappresentanza della società.

ARTICOLO29

Annotazioni

1.Le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo, le variazioni della composizione sociale ed ogni fatto incidente sull’esercizio dei diritti di voto, sono comunicati al Consiglio dell’ordine entro il termine di trenta giorni dal momento in cui si verificano.

2.Il Consiglio dell’ordine, verificata l’osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dispone l’annotazione della variazione nella sezione speciale dell’albo.

ARTICOLO30


Responsabilità disciplinare

1.La società tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all’esercizio in forma individuale della professione di avvocato.

2.Se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

3.Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benché iscritto presso altro Consiglio dell’ordine, salvo che l’illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un’attività non svolta nell’interesse della società.

4.La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui l’illecito disciplinare contestato riguardi un’attività professionale svolta dal socio nell’ambito di una sede secondaria.

ARTICOLO31

Situazioni di incompatibilità

o di conflitto

1.Chiunque vi abbia interesse può segnalare al Consiglio dell’ordine la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto con il corretto esercizio della professione riferibili a tutti i soci.

2.Il Consiglio dell’ordine, sentito il rappresentante della società, delibera sulla fondatezza della segnalazione e, se la ritiene fondata, chiede alla società di far cessare la situazione di incompatibilità o di conflitto, fissando un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale può adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall’ordinamento professionale.

3.I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati anche su richiesta del Pubblico ministero.

ARTICOLO32

Cancellazione dall’albo

per difetto sopravvenuto

di un requisito


1.Il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società provvede alla cancellazione della stessa dall’albo, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la situazione di irregolarità non sia stata sanata nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui si è verificata.

ARTICOLO 33

Elezioni dei consigli locali e nazionali


1.La società tra avvocati non ha diritto di elettorato né attivo, né passivo.

2.Non può essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e nel Consiglio nazionale più di un socio della stessa società.

TITOLO III

Esercizio della professione in forma associata o societaria da parte degli avvocati stabiliti



CAPO I

Dell’esercizio in forma associata

ARTICOLO34

Disposizioni generali


1.Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri diversi, possono associarsi tra loro ovvero con uno o più professionisti , per la migliore organizzazione della propria attività, nel rispetto della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

2.Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7.

3.Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati; l’associazione non può assumere incarichi in proprio.

4.Le associazioni non sono soggette all’iscrizione nell’albo.

5.Nel caso in cui l’avvocato stabilito esercita la professione in Italia come membro di uno studio associato costituito nello Stato membro di origine si applica la disposizione di cui all’articolo 7.

CAPO II

Dell’esercizio in forma societaria

ARTICOLO35

Partecipazione a società

tra avvocati


1.Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una società tra avvocati costituita ai sensi e per le finalità di cui all’art. 16,comma 1, purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato.

2.Per l’esercizio dell’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire di intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato , abilitato ad esercitare davanti all’autorità adita o procedente. L’intesa è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 8.

3.La società tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti è soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate.

ARTICOLO36

Sede secondaria di società

1.Le società costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi da quello indicato nell’articolo 16, possono svolgere in Italia l’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci , nell’ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purché tutti i soci siano professionisti esercenti la professione di avvocato.

2.La società si considera costituita tra persone non esercenti l’attività professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all’articolo 2 ovvero del titolo di avvocato.

3.Per l’esercizio dell’attività professionale di cui al comma 1, la società deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell’atto costitutivo, la personalità della prestazione; il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza dell’avvocato nello svolgimento dell’attività professionale e la sua responsabilità personale, la soggezione della società ad un concorrente regime di responsabilità e alle regole deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato.

4.Per l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire d’intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all’autorità adita o procedente. Si applica in tal caso l’articolo 8.

ARTICOLO37

Norme applicabili

1.Le società di cui all’articolo 36, comma 1, le quali stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile per l’esercizio dell’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio sono tenute, per ciascuna sede, alla iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati presso il Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione è posta la sede secondaria.

2.Ai soci che esercitano con il titolo professionale di origine nell’ambito della sede secondaria con rappresentanza stabile, nonché alle sedi secondarie si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai titoli I e II del presente decreto e le altre disposizioni che disciplinano l’istituzione di una o più sedi secondarie in Italia da parte di società costituite all’estero.

 

 

Torna al sommario società