Articolo 2253 e ss. Conferimenti.
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto
sociale.
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano
obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per
il conseguimento dell'oggetto sociale.
Art. 2254. Garanzia e rischi dei conferimenti.
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il
passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio
che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme
sulla locazione.
Art. 2255. Conferimento di
crediti.
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del
debitore, nei limiti indicati dall'articolo 1267 per il caso di
assunzione convenzionale della garanzia.
Art. 2256. Uso illegittimo delle
cose sociali.
Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle
cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della
società. |