Articolo 2257 e ss.
Amministrazione disgiuntiva.
Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a
ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio
amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia
compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a
ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
Art. 2258. Amministrazione
congiuntiva.
Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il
consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle
operazioni sociali.
Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia
necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma
dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Nei casi previsti da questo articolo, i singoli amministratori non
possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare
un danno alla società. |