Articolo 2259. Revoca della facoltà di amministrare.

La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. 
L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. 
La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

 

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