Articolo 2266. Rappresentanza della società.

La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. 
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. 
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396.

 

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