Articolo 2309 e ss. Liquidazione.
Pubblicazione della nomina
dei liquidatori.
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni
atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori
devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina,
depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
Art. 2310. Rappresentanza della società in
liquidazione.
Dalla iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della
società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.
Art. 2311. Bilancio finale di
liquidazione e piano di riparto.
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio
finale e proporre ai soci il piano di riparto.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono
essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati
se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla
comunicazione.
In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il
liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione
siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle
quali il liquidatore può restare estraneo.
Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai
soci.
Art. 2312. Cancellazione della
società.
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e,
se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei
confronti di questi.
Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci
sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.
Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci
anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle
imprese. |