Autonomia patrimoniale

Le società di persone non sono delle persone giuridiche, come quelle di capitali. La principale conseguenza sta nel fatto che i soci rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dalla società.

Tuttavia la società di persone costituisce un proprio patrimonio del quale possono disporre solo gli organi della società, e non i singoli soci; tale patrimonio è la principale garanzia dei creditori sociali per le obbligazioni assunte dalla società. 
Trattandosi, però, di semplice autonomia patrimoniale, il creditore sociale può attaccare, in maniera più o meno diretta secondo il tipo di organizzazione sociale, il patrimonio personale del singolo socio se il patrimonio della società risulta insufficiente.

Ciò non significa, però, che queste società non abbiano soggettività giuridica.
Numerose norme del codice civile ( v. ad es. artt. 2266, 2659, 2839) prendono in considerazione la società in quanto tale, come soggetto distinto dalle singole persone dei soci. Di conseguenza si può ritenere che tali enti abbiano soggettività giuridica, anche se questa non coincide con la personalità giuridica vera e propria che è invece appannaggio delle società di capitali.
Se si accoglie questa tesi si possono vedere sotto un nuova luce i rapporti tra società e soci come rapporti tra soggetti diversi;
ad es. nel caso di debiti contratti dalla società si può ritenere che il socio risponda per debito altrui e abbia conseguentemente diritto di regresso verso la società nel caso in cui abbia pagato.


 
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