Creditori particolari dei soci

Ci chiediamo, ora, se i creditori particolari dei soci possono aggredire i beni che questi hanno conferito nella società:

creditori particolari dei soci
art. 2270 c.c.
non possono soddisfarsi sul patrimonio sociale né , di regola, chiedere che la società liquidi la quota del loro debitore finché dura la società
ma se gli altri beni del debitore sono insufficienti i creditori possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. La società ha tre mesi di tempo per provvedere
possono soddisfarsi sugli utili e compiere atti conservativi (es. sequestro) sulla quota del socio
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