Acquisto e sottoscrizione di azioni
(acquisto- sottoscrizione- sottoscrizione reciproca) 

I rapporti tra società appartenenti ad un gruppo sono oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, soprattutto in merito all'acquisto ed alla sottoscrizione di azioni della controllante da parte della controllata perché, attraverso queste operazioni, si può creare un capitale sociale in tutto o in parte fittizio. Vediamo, quindi, come il codice civile disciplina le due ipotesi:

acquisto di azioni o quote da parte di società controllate
Art. 2359-bis c.c.
la società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato
il valore delle azioni o quote acquistate non può superare 1\5 del capitale della controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto, a tal fine, anche delle azioni possedute dalla stessa società controllante o da essa controllate.
l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea 
i limiti all'acquisto di azioni o quote devono essere rispettati anche se gli acquisti avvengono per interposta persona o società fiduciaria

Se non vengono osservate queste regole la società controllata che ha acquistato le azioni le deve vendere entro un anno dall'acquisto.
Se non si provvede alla alienazione sarà necessario annullarle e ridurre il capitale sociale della controllante; a queste operazioni provvederà l'assemblea o, in mancanza, il tribunale su richiesta degli amministratori o  dei sindaci (art. 2359 ter c.c.).
Vi sono, però, dei casi in cui è possibile non rispettare i limiti imposti dalla legge per l'acquisto delle azioni da parte della controllata, vediamoli:

casi in cui è possibile l'acquisto di azioni da parte della società controllata
quando l'acquisto avvenga a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate
quando l'acquisto avvenga per effetto di successione universale o di fusione
quando l'acquisto avvenga in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate

Anche in questi casi, però, è necessario rispettare il rapporto di 1\5  tra le azioni acquistate e il capitale della controllante. Nel caso in cui ciò non avvenga si procederà nel modo ordinario, con la differenza che il termine per vendere le azioni sarà di tre anni e non di un anno.

Passiamo, ora, all'ipotesi di sottoscrizione di azioni da parte della controllata.
A differenza di quanto abbiamo visto per l'acquisto delle azioni, alla società controllata è sempre vietato sottoscrivere le azioni controllante sia che avvenga direttamente sia che avvenga indirettamente. Vediamo le due ipotesi:

sottoscrizione diretta: la società controllata sottoscrive le azioni in prima persona
 

le sottoscrizioni s'intendono effettuate dagli amministratori della controllata e le azioni devono essere da loro liberate 

 

sottoscrizione indiretta: un terzo sottoscrive le azioni per conto della società controllata
i conferimenti saranno effettuati dal terzo
se il terzo non è in grado di pagare sono responsabili in solido gli amministratori della controllata

In tutte e due le ipotesi se si riesce e dimostrare la mancanza di colpa, che è quindi presunta, si è esonerati da responsabilità.

Consideriamo, infine, l'ipotesi di sottoscrizione reciproca di azioni che è vietata solo in caso di costituzione o di aumento del capitale sociale indipendentemente dal fatto che tra le due società ci sia un rapporto di controllo.

sottoscrizione reciproca
art. 2360 c.c.
è vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni
il divieto si estende anche al caso in cui l'acquisto avvenga per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
 

La disciplina che  abbiamo appena visto riguarda le società non quotate nei mercati regolamentati,  mentre per le società quotate la relativa disciplina è contenuta negli articoli 120 e 121 d.lgs. 58\1998;

Per intendere la questione bisognerà affrontare sia il problema delle partecipazioni sia quello dei limiti di tali partecipazioni reciproche in queste società quotate, di cui si parlerà più innanzi.

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