I rapporti che derivano dalla attività di direzione e coordinamento.

Sono diversi i settori su cui è intervenuto il legislatore per salvaguardare le posizioni dei soci e dei creditori in ipotesi di società controllate, cominciamo con la responsabilità (art. 2497 c.c.).

responsabilità delle società ( o enti) che esercitano attività di direzione e coordinamento quando agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime

sono direttamente responsabili:
1. nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale;
2.nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

Su questa responsabilità è necessario fare alcune precisazioni:

1.  Secondo  la legge n. 102 \2009 “per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria".

2. La responsabilità non è automatica, ed infatti questa è esclusa  quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento oppure è stato integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette;

3. La responsabilità si estende  in via solidale ( con la società) anche a chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito,  e a chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

L'azione per i danni può essere esercitata anche dal singolo socio o creditore, ma è previsto una sorta di responsabilità sussidiaria della società che esercita la direzione e coordinamento. Dispone, infatti, il comma 3 dell'art. 2497 che questi soggetti possono agire contro quest'ultima società, solo se non stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

In caso di procedure concorsuali ( es. fallimento) contro la controllata, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

Altra regola voluta dal legislatore in tema di rapporti di direzione e coordinamento, fa riferimento a particolari obblighi pubblicitari. Vediamoli ( art. 2497 bis).

forme di pubblicità

La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo

a tal fine è  istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette

Gli amministratori che omettono tali forme di pubblicità, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

Oltre a ciò, altri obblighi di pubblicità incombono sugli amministratori e sulla società, in particolare gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati, mentre la società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Altro obbligo che incombe sulla società controllata riguarda la motivazione delle scelte (di alcune scelte), che essi compiono, vediamo.

decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando sono da  questa influenzate

debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di queste motivazioni deve essere dato conto nella relazione sulla gestione redatta dagli amministratori ex art. 2428

Passiamo ora ad altro argomento, il diritto di recesso; sappiamo che solo in certe ipotesi è possibile recedere dalla società ( 2437- 2437 ter), ma a queste ipotesi l'art. 2497 quater ne aggiunge altre che servono a tutelare il socio della società sottoposta lla direzione e coordinamento di fronte a certi comportamenti di detta società, e ciò per salvaguardare i sui interessi, vediamo i casi.

Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:

a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio

c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

Veniamo ora ai finanziamenti effettuati a favore della società da esercita la direzione e il coordinamento o ad altri soggetti ad essa sottoposti si applicano le particolari regole previste dall'art. 2467; in altre parole può accadere che la società "madre" effettui dei finanziamenti alla società "figlia" , oppure, in sostanza, incarichi altri soggetti a lei sottoposti, a effettuare tali finanziamenti, in tal caso si considerano tali operazioni come quelle effettuate dai soci alla società di cui all'art. 2467 c.c. In sintesi accade che il rimborso di detti finanziamenti è postergato, pagato dopo, il soddisfacimento dei creditori della società "figlia" ( art. 2497 quinquies).

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