Le società controllate e collegate

L'art. 2359 c.c. indica i criteri per individuare le società controllate e collegate; tale distinzione è di fondamentale importanza perché in presenza di questi rapporti saranno applicabili le norme relative alla sottoscrizione ed acquisto reciproco di azioni. Vediamo le due ipotesi:

società controllate
le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa 
società collegate
società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole
l'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati


Sempre l'art. 2359 specifica come devono essere calcolati i voti in casi particolari, ed infatti è stabilito che Ai fini dell'applicazione del calcolo delle percentuali in tema di controllo, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Un chiarimento deve essere fatto, in merito alla ipotesi delle società collegate, in relazione all'ipotesi della "influenza notevole" che una società può esercitare su un'altra, quando questa si verifica? E quando si verifica l'influenza dominante in virtù dei particolari vincoli contrattuali che dà luogo al fenomeno del controllo?

Cominciamo da quest'ultimo caso, e qui ci risponde lo stesso articolo 2359, quando si riferisce ai "particolari vincoli contrattuali" di una società rispetto ad un'altra, facciamo il caso, ad esempio, che una società si impegni a fornire una notevole quantità di prodotto ad un'altra società, tanto che questa attività impiega gran parte delle sue risorse, facendo diventare l'altra società il suo maggior cliente, determinante per la sua attività economica; questo potrebbe essere un caso di influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali. Si tratta quindi di verifiche da fare caso per caso e che quindi non si presumono.

In merito alla "influenza notevole" che dà luogo al fenomeno del collegamento, questa è presunta nelle ipotesi di partecipazione azionarie indicate in tabella, mentre negli altri casi sarà necessario andare a verificare una per una le singole ipotesi, secondo la Corte di Cassazione si ha l'influenza notevole quando :" l'influenza notevole sia il riflesso di intese dirette al realizzo di finalità comuni, mediante una politica societaria convergente e l'utilizzo di risorse patrimoniali attinte da ciascuna delle società partecipanti al gruppo" ( cass. sez III sent. n. 15879\2007); si tratta di una sentenza riferita al vecchio articolo 2359 ma comunque utilizzabile, come esempio, anche in relazione al riformato articolo 2359.

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