Liquidazione della quota
 
Liquidazione della quota
art. 2289 c.c.
si calcola il valore della quota al tempo dello scioglimento del rapporto
il pagamento avviene entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto; se vi č una operazione in corso, si pagherą successivamente in base all'esito dell'operazione
se il socio ha conferito in godimento alla societą un bene di sua proprietą si pagherą al socio il corrispettivo per il godimento

Responsabilitą del socio uscente

responsabilitą del socio uscente o dei suoi eredi
art. 2290 c.c.
fino al momento in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale ( ad es. dal momento in cui il socio č stato sottoposto a liquidazione giudiziale)
l'uscita del socio deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti il socio continuerą ad essere responsabile, salvo rivalersi sulla societą

 
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