Per delibera

In questo caso è necessaria la delibera degli altri soci; può verificarsi in quattro casi:

  1. gravi inadempienze del socio;
  2. incapacità dichiarata;
  3. condanna penale;
  4. perimento del bene conferito.

Sull'esclusione per perimento del bene conferito sono necessarie alcune osservazioni. Bisogna, in primo luogo, distinguere, tra il caso in cui il bene è stato dato in godimento da quello in cui si stato trasferito  in proprietà alla società (art. 2286 c.c. commi 2 e 3).
Nel primo caso, bene conferito in godimento, il socio può essere escluso per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
Nel secondo ( bene conferito in proprietà) se il perimento avviene dopo il trasferimento, tale evento non dovrebbe influire sulla posizione del socio, ma diversamente accade nell'ipotesi in cui il perimento avvenga quando il socio si era obbligato a trasferire la proprietà di una cosa, ma questa perisce prima che la proprietà sia acquistata alla società; in questa ipotesi il socio potrebbe essere escluso dalla società ( art. 2286 comma 3), anche se in tale ipotesi bisognerebbe verificare se la cosa da trasferire fosse specifica o generica, perché nel secondo caso il socio non è liberato dalla sua obbligazione.
Se, infine, il socio aveva conferito una propria opera, può essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a compierla.

L'esclusione è decisa a maggioranza. Il rapporto si scioglie dopo 30 gg. dalla comunicazione. Nei 30 gg. il socio escluso può fare opposizione innanzi al tribunale.
Se i soci sono due l'esclusione è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

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