Per delibera
In questo caso è necessaria la delibera degli altri soci; può
verificarsi in quattro casi:
- gravi inadempienze del socio;
- incapacità dichiarata;
- condanna penale;
- perimento del bene conferito.
Sull'esclusione per perimento del bene conferito sono necessarie
alcune osservazioni. Bisogna, in primo luogo, distinguere, tra il caso
in cui il bene è stato dato in godimento da quello in cui si stato
trasferito in proprietà alla società (art. 2286 c.c. commi 2 e 3).
Nel primo caso, bene conferito in godimento, il socio può essere escluso
per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli
amministratori.
Nel secondo ( bene conferito in proprietà) se il perimento avviene dopo
il trasferimento, tale evento non dovrebbe influire sulla posizione del
socio, ma diversamente accade nell'ipotesi in cui il perimento avvenga
quando il socio si era obbligato a trasferire la proprietà di una cosa,
ma questa perisce prima che la proprietà sia acquistata alla società; in
questa ipotesi il socio potrebbe essere escluso dalla società ( art.
2286 comma 3), anche se in tale ipotesi bisognerebbe
verificare se la cosa da trasferire fosse specifica o generica, perché
nel secondo caso il socio non è liberato dalla sua obbligazione.
Se, infine, il socio aveva conferito una propria opera, può essere
escluso per la sopravvenuta inidoneità a compierla.
L'esclusione è decisa a maggioranza. Il rapporto si scioglie dopo 30
gg. dalla comunicazione. Nei 30 gg. il socio escluso può fare
opposizione innanzi al tribunale.
Se i soci sono due l'esclusione è pronunciata dal tribunale su domanda
dell'altro.
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