Responsabilità dei soci

responsabilità dei soci art. 2291 c.c.
solidale e illimitata
non sono validi nei confronto dei terzi patti limitativi della responsabilità
tali patti saranno validi solo nei rapporti interni tra i soci

La responsabilità del socio è quindi solidale e illimitata ma pur sempre sussidiaria; il creditore sociale, infatti, deve sempre escutere prima il patrimonio della società e, se questo risulta insufficiente, quello personale del socio. Riassumiamo questi concetti nella sottostante tabella.

azione creditore sociale
art. 2304 c.c.
il creditore sociale deve escutere prima il patrimonio sociale e poi quello dei singoli soci
se escute prima quello del socio, questi può pretendere che il creditore escuta prima il patrimonio sociale
se la collettiva è irregolare, il socio può difendersi solo indicando al creditore i beni della società dove può "agevolmente" soddisfarsi

Vediamo la posizione del creditore del singolo socio, cioè cosa può fare contro il suo debitore socio della s.n.c.

creditore del socio
art. 2305 c.c.
non può chiedere la liquidazione della quota del socio finché dura la società
ma se la società viene prorogata il creditore può ---> entro 3 mesi dalla iscrizione della proroga nel registro delle imprese proporre opposizione al tribunale ---> se accolta ---> liquidazione della quota (art. 2307 c.c.)

 

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