Amministratori

definizione

costituiscono l'organo cui  affidata la gestione, e di regola, anche la rappresentanza della società 

In effetti l’art. 2380 bis conferma il potere di gestione degli amministratori, che spetta solo a loro, e il loto potere-dovere di compiere di compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.   L’art. 2380 bis è stato però riformato dal d.lgs. n.14\2019 in vigore dal 21 marzo 2019 che impone un nuovo obbligo sugli amministratori, vediamo di cosa si tratta.
Come dispone l’art. 2086 l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i sui collaboratori ma l’art. 2086 è stato riformato dal d.lgs. 14\2019 che aggiunto un nuovo comma all’art. 2086 in vigore dal 16 marzo 2019 che così dispone:

L'imprenditore, che operi in forma societaria o  collettiva,  ha il dovere di istituire un  assetto  organizzativo,  amministrativo  e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa,  anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi  dell'impresa  e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il  recupero  della continuità aziendale

Come si vede questo nuovo obbligo non riguarda gli imprenditori individuali, ma solo quelli che operano in maniera societaria o collettiva, quindi principalmente società e cooperative per quello che ci riguarda la S.p.a.  Chi è quindi il soggetto, o i soggetti, che devono rispettare questo nuovo obbligo previsto dal secondo comma dell’art. 2086?
Ci risponde il nuovo primo comma dell’art. 2280 bis, secondo cui:” La  gestione  dell'impresa  si  svolge  nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo  comma, e spetta esclusivamente agli  amministratori,  i  quali  compiono  le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”.
Come è evidente, questo nuovo obbligo ex comma 2 dell’art. 2086 incombe sugli amministratori sia per il sistema tradizionale, ma anche per il sistema dualistico, dove la responsabilità incombe sul consiglio di gestione ex art. 2409 novies come riformato dal citato decreto legislativo e sia sugli amministratori del sistema monistico che formano il consiglio di amministrazione.

Chiediamoci: a chi può essere affidata l'amministrazione della società?
La risposta sarebbe intuitiva, a chiunque non abbia cause d’ineleggibilità, ma qui la situazione è più complessa, perché l’organo amministrativo, può assumere diverse forme, vediamo:
a) possono divenire amministratori anche i non soci;
b) quando l’amministrazione è affidata a una sola persona avremo l’amministratore unico;
c) quando la gestione è affidata a più persone abbiamo il consiglio di amministrazione;
d) il consiglio di amministrazione può delegare alcuni suoi poteri ad alcuni o a un solo amministratore, comitato esecutivo o amministratore delegato.

Vediamo, quindi, nei successivi collegamenti le diverse tipologie dell'organo amministrativo

  1.  Consiglio di Amministrazione;

  2. Comitato Esecutivo e Amministratore Delegato.

Amministratori. Nomina e revoca.

Occupiamoci di altre importanti questioni concernenti la figura degli amministratori.

Incominciamo dalla nomina, cioè chiediamoci chi può nominare gli amministratori.

Di regola la nomina spetta all'assemblea ordinaria, ma al momento della costituzione della società gli amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.
Si potrebbe pensare che in ogni caso la nomina degli amministratori spetta sempre ai soci; tuttavia vi sono dei casi in cui alcuni amministratori non sono nominati o indicati dai soci, ma da altri soggetti, come  nell'articolo 2351 dove è stabilito che ai titolari di strumenti finanziari partecipativi, dotati di diritto di voto su argomenti specificamente indicati, può essergli anche riservata la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione.
Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, e dopo l'accettazione della stessa, gli amministratori devono iscriversi nel registro delle imprese, indicando tutti gli elementi indispensabili per la loro identificazione, e se hanno la rappresentanza della società in maniera congiunta o disgiunta.

Se la nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società era nulla o annullabile, la società non può opporre tali invalidità ai terzi, dopo che siano stati adempiuti gli oneri di pubblicità presso il registro delle imprese, anche se la società può sempre provare che i terzi fossero comunque a conoscenza delle causa di invalidità della nomina.

Ci sono delle ipotesi in cui non è possibile procedere alla nomina degli amministratori, oppure altri casi dove, seppure nominati regolarmente, decadono, e quindi abbiamo l’ineleggibilità e la decadenza.

Non possono essere nominati, e quindi sono ineleggibili, gli interdetti e inabilitati, i falliti e coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Nel caso in cui tali soggetti siano stati comunque nominati decadono dal loro ufficio, e ovviamente tale decadenza si avrà anche nel caso in cui gli amministratori, regolarmente nominati, si trovino poi a subire una delle cause di ineleggibilità.


La durata dell'incarico è normalmente pari a tre esercizi, cioè circa tre anni, ma possono essere rieletti dall’assemblea.

Gli amministratori sono scelti dai soci perché si ritengono idonei a svolgere il compito loro assegnato, e quindi devono sempre godere della fiducia dell'assemblea, ciò vuol dire che l'assemblea può in ogni momento revocarli dal loro incarico, ma se questa revoca avviene senza giusta causa, agli amministratori spetterà il risarcimento del danno.
Gli amministratori possono essere soci o non soci, e non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per svolgere il loro incarico, tuttavia lo statuto può prevedere che l'assunzione della carica di amministratore debba essere subordinata al possesso di speciali requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, anche con riferimento ai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria o la società di gestione di mercati regolamentati, e leggi speciali possono comunque prevedere per gli amministratori il possesso di particolari requisiti.

2383. Nomina e revoca degli amministratori.
2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza.
2387. Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

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