| Articolo 2331 . Effetti dell'iscrizione.  Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione 
        sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro 
        che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili 
        il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo 
        o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento 
        dell'operazione.
 Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione 
        prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa 
        è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
 Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono 
        essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione 
        della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione 
        dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal 
        numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono 
        restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.
 Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed 
		esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 
		2333, non possono costituire oggetto di un offerta al pubblico di 
		prodotti finanziari.
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