Articolo 2351. Diritto di voto.
Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la
creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato
a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi
di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali
azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute
da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura
massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349,
secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti
specialmente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo
modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente
del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di
un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme
previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.
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