Articolo 2384. Poteri di rappresentanza.
Il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo
statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili
ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano
intenzionalmente agito a danno della società. |