Avviso di convocazione

Gli amministratori devono convocare l'assemblea con un avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso deve, quindi, indicare il c.d. ordine del giorno (art. 2366 c.c.).
L'avviso deve essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale ( o in almeno un quotidiano indicato nello statuto) almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, ma nelle società che fanno non ricorso al mercato di rischio lo statuto può consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
Nell'avviso può anche essere indicata la data fissata per la seconda convocazione nel caso in cui nella prima non si raggiungesse il quorum previsto dalla legge.
Osserviamo, però, che in virtù della modifica dell'art. 2366 ad opera del d.lgs. 27\2010, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio le modalità di pubblicazione dell’avviso sono definite dalle leggi speciali.


 
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