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Avviso di convocazione
Gli amministratori devono convocare l'assemblea con un avviso
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza
e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso deve, quindi, indicare il
c.d. ordine del giorno (art. 2366 c.c.).
L'avviso deve essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale ( o in almeno
un quotidiano indicato nello statuto) almeno quindici giorni prima della
data fissata per l'assemblea, ma nelle società che fanno non ricorso al
mercato di rischio lo statuto può consentire la convocazione mediante
avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova
dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
Nell'avviso può anche essere indicata la data fissata per la seconda
convocazione nel caso in cui nella prima non si raggiungesse il quorum
previsto dalla legge.
Osserviamo, però, che in virtù della modifica dell'art. 2366 ad opera
del d.lgs. 27\2010, per le società che fanno ricorso al capitale di
rischio le modalità di pubblicazione dell’avviso sono definite dalle
leggi speciali. |