Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori

 
 

Questo video fa parte del video corso di diritto commerciale in un mese dell'avv. Claudio Mellone  

Questo paragrafo è rubricato “le azioni di responsabilità” e non “l’azione di responsabilità”, perché gli amministratori sono certamente responsabili verso la società, ma anche verso i creditori, i singoli soci e terzi per i danni provocati dalla loro gestione, e, di conseguenza, avremo diversi attori (attori nel senso di parti attrici di un processo civile) di tali azioni.

Cominciamo con la prima, che è detta “azione sociale di responsabilità” proprio perché è presa su iniziativa della società.

Verrà da chiedersi: quando e come la società potrà agire (in giudizio) contro gli amministratori?
Quando, lo abbiamo già visto, gli amministratori non avranno adempiuto i loro doveri, mentre sarà più articolata la risposta sul come, perché sarà necessaria una delibera dell’assemblea, che sarà possibile anche se la società è in liquidazione.
Ma c’è anche un quando temporale da rispettare, perché l’azione potrà certamente essere proposta quando gli amministratori sono in carica, ma potrà ancora essere promossa entro i cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.
Stabilito che è necessaria la delibera, vediamo con quali maggioranze si potrà decidere di agire contro gli amministratori.
Rispondiamo: non sono necessarie maggioranze particolari, ma se la delibera è presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, vi sarà la revoca (automatica) degli amministratori.
Non è necessario che vi sia una convocazione dell’assemblea ad hoc, perché si potrà decidere anche in occasione della discussione del bilancio, anche se l’argomento non era all’ordine del giorno, e il motivo va ricercato nel fatto che proprio in quel momento i soci potranno rendersi conto di “cosa hanno combinato” gli amministratori.
C’è però un altro soggetto che può promuovere l’azione, e questo è il collegio sindacale, organo che ha tra i suoi compiti proprio il controllo sull’attività sociale. In tal caso la delibera dovrà ottenere il voto favorevole di almeno i due terzi del collegio.

Presa la decisione, s’inizieranno “gli atti”, cioè si citeranno gli amministratori in tribunale per i danni, ma la società può giungere a una rinunzia dell’azione o a una transazione, ma per questo ci vorrà un’espressa delibera dell’assemblea, e sempre che non vi sia il voto contrario di un quinto del capitale sociale, o di un ventesimo per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, o nella diversa misura stabilita nello statuto.

Bene, può accadere qualcosa, però; può accadere che alcuni soci abbiano provato a far passare una delibera sulla azione di responsabilità degli amministratori, ma questa non sia stata approvata. E allora cosa potranno fare questi soci? Potranno rivolgersi loro direttamente al tribunale proponendo azione di responsabilità contro gli amministratori, azione che si distingue da quella promossa dalla società per il fatto che sono i soci ad agire e non la società.
In tal caso l'azione può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo; nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, un quarantesimo del capitale sociale, o la minore misura prevista nello statuto. L'azione è comunque diretta ad avvantaggiare la società e non i singoli soci che agiscono, solo che in questo caso i soci si assumono direttamente la responsabilità di promuoverla.
Particolari sono i rapporti processuali che instaurano tra società e soci in seguito all'esercizio dell'azione.

a) oltre agli amministratori, deve essere citata in giudizio anche la società e la notifica deve essere effettuata anche al presidente del collegio sindacale;
b) i soci nominano a maggioranza uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione;
c) se è accolta la domanda dei soci, la società è tenuta a rimborsarli delle spese del giudizio; ciò fa intendere che in caso di soccombenza saranno i singoli soci che hanno promosso l'azione a sopportare le spese del giudizio e non la società;
d) è possibile la rinunzia e la transazione da parte dei soci, ma questa deve andare a vantaggio della società, e sempre che non vi sia il voto contrario dei soci che rappresentino 1\5 del capitale sociale o 1\20 nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio; in altre parole sarà pur sempre necessaria una delibera dell'assemblea che approvi la rinunzia o la transazione effettuata dai soci con gli amministratori.

Bene, ma non è finita qui; i nostri amministratori possono anche aver danneggiato i creditori sociali, ma subito viene da chiedersi, come hanno potuto danneggiare i creditori? Non li hanno pagati? Certo, non pagandoli li danneggiano, ma in tal caso i creditori agiranno contro la società, e non contro gli amministratori. La cosa è più grave di un inadempimento.
Gli amministratori “hanno tanto (mal) fatto” nella gestione, da mettere in pericolo il patrimonio della società, che costituisce garanzia per i creditori (quali che siano) ex art. 2740 c.c. ; insomma non è che hanno danneggiato direttamente i creditori,  ma indirettamente, mettendo in pericolo il patrimonio sociale.
Però, ci si potrebbe chiedere, così facendo non si mette in mano ai creditori il giudizio sull’operato degli amministratori che dovrebbe spettare solo alla società?
Sì, in parte è così, ma i creditori potranno agire solo se gli amministratori non abbiano osservato “ gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale” come, ad esempio, nel caso in cui non abbiano eseguito il procedimento di stima dei conferimenti in natura o di crediti e sempre che il patrimonio sia insufficiente per soddisfare i crediti. Quindi, le condizioni sono due, gestione contro le regole di legge e statutarie da parte degli amministratori, e conseguente insufficienza del patrimonio alla soddisfazione dei creditori.
Può darsi, però, che l’azione sia stata già promossa dalla società, e in tal caso i creditori non potranno agire anche loro, ma può anche essere accaduto che poi la società abbia rinunciato o sia giunta a una transazione con gli amministratori. Se ha rinunciato, i creditori potranno agire, se vi è stata transazione, potranno promuovere l’azione, ma solo dopo che avranno agito in revocatoria (art. 2901 c.c.) contro società e amministratori, dove sostanzialmente faranno valere la tesi secondo la quale la transazione è stata fatta a loro danno.
Anche i singoli soci e terzi potranno agire contro gli amministratori, perché questi possono avere agito in modo da danneggiare direttamente un singolo socio (ad es. distribuendo utili minori di quelli dovuti al socio falsificando il bilancio) o singoli terzi. In tal caso può accadere che vi sia un danno per questi soggetti, senza che si cagioni danno alla società o al patrimonio sociale.  In ogni caso il singolo socio o il terzo possono agire contro gli amministratori per ottenere il risarcimento dei danni subiti indipendentemente dalle azioni di responsabilità che siano state intraprese dalla società o dai creditori sociali. L'azione può essere esercitata entro i cinque anni dal compimento dell'atto pregiudizievole al terzo o al socio.
Nelle procedure concorsuali se si ritiene di dover agire contro gli amministratori, le azioni di responsabilità spettano al curatore della liquidazione giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario (art. 2394 bis). Ricordiamo, infine, che la responsabilità degli amministratori può essere estesa anche ai direttori generali.

 

2393. Azione sociale di responsabilità.
2393-bis. Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci.
2740. Responsabilità patrimoniale.
2325. Responsabilità.
2394. Responsabilità verso i creditori sociali.
2395. Azione individuale del socio e del terzo.
2394-bis. Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali.
2396. Direttori generali.

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