| Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori | 
| Questo video fa parte del video corso di diritto commerciale in un mese dell'avv. Claudio Mellone | 
Questo paragrafo è rubricato “le azioni di responsabilità” e non “l’azione di responsabilità”, perché gli amministratori sono certamente responsabili verso la società, ma anche verso i creditori, i singoli soci e terzi per i danni provocati dalla loro gestione, e, di conseguenza, avremo diversi attori (attori nel senso di parti attrici di un processo civile) di tali azioni.
| Cominciamo con la prima, che è detta “azione sociale di responsabilità” proprio perché è presa su iniziativa della società. | 
Verrà da chiedersi: quando e come la società potrà 
agire (in giudizio) contro gli amministratori? 
Quando, lo abbiamo già visto, gli amministratori non avranno adempiuto i loro 
doveri, mentre sarà più articolata la risposta sul come, perché sarà necessaria 
una delibera dell’assemblea, che sarà possibile anche se la società è in 
liquidazione. 
Ma c’è anche un quando temporale da rispettare, perché l’azione potrà certamente 
essere proposta quando gli amministratori sono in carica, ma potrà ancora essere 
promossa entro i cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.
Stabilito che è necessaria la delibera, vediamo con quali 
maggioranze si potrà decidere di agire contro gli amministratori. 
Rispondiamo: non sono necessarie maggioranze particolari, ma se la delibera è 
presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, vi sarà 
la revoca (automatica) degli amministratori. 
Non è necessario che vi sia una convocazione dell’assemblea ad hoc, perché si 
potrà decidere anche in occasione della discussione del bilancio, anche se 
l’argomento non era all’ordine del giorno, e il motivo va ricercato nel fatto 
che proprio in quel momento i soci potranno rendersi conto di “cosa hanno 
combinato” gli amministratori. 
C’è però un altro soggetto che può promuovere l’azione, e questo è il collegio 
sindacale, organo che ha tra i suoi compiti proprio il controllo sull’attività 
sociale. In tal caso la delibera dovrà ottenere il voto favorevole di almeno i 
due terzi del collegio. 
| Presa la decisione, s’inizieranno “gli atti”, cioè si citeranno gli amministratori in tribunale per i danni, ma la società può giungere a una rinunzia dell’azione o a una transazione, ma per questo ci vorrà un’espressa delibera dell’assemblea, e sempre che non vi sia il voto contrario di un quinto del capitale sociale, o di un ventesimo per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, o nella diversa misura stabilita nello statuto. | 
Bene, può accadere qualcosa, però; può accadere che alcuni 
soci abbiano provato a far passare una delibera sulla azione di responsabilità 
degli amministratori, ma questa non sia stata approvata. E allora cosa 
potranno fare questi soci? Potranno rivolgersi loro direttamente al 
tribunale proponendo azione di responsabilità contro gli amministratori, azione 
che si distingue da quella promossa dalla società per il fatto che sono i soci 
ad agire e non la società.
In tal caso l'azione può essere esercitata anche dai soci che rappresentino 
almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello 
statuto, comunque non superiore al terzo; nelle società che fanno ricorso al 
mercato del capitale di rischio, un quarantesimo del capitale sociale, o la 
minore misura prevista nello statuto. L'azione è comunque diretta ad 
avvantaggiare la società e non i singoli soci che agiscono, solo che in questo 
caso i soci si assumono direttamente la responsabilità di promuoverla.
Particolari sono i rapporti processuali che instaurano tra società e soci in 
seguito all'esercizio dell'azione.
a) 
oltre agli amministratori, deve essere citata in giudizio anche la società e la 
notifica deve essere effettuata anche al presidente del collegio sindacale;
b) i soci nominano a maggioranza uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio 
dell'azione;
c) se è accolta la domanda dei soci, la società è tenuta a rimborsarli delle 
spese del giudizio; ciò fa intendere che in caso di soccombenza saranno i 
singoli soci che hanno promosso l'azione a sopportare le spese del giudizio e 
non la società;
d) è possibile la rinunzia e la transazione da parte dei soci, ma questa deve 
andare a vantaggio della società, e sempre che non vi sia il voto contrario dei 
soci che rappresentino 1\5 del capitale sociale o 1\20 nelle società che fanno 
ricorso al capitale di rischio; in altre parole sarà pur sempre necessaria una 
delibera dell'assemblea che approvi la rinunzia o la transazione effettuata dai 
soci con gli amministratori.
Bene, ma non è finita qui; i nostri amministratori possono 
anche aver danneggiato i creditori sociali, ma subito viene da chiedersi, 
come hanno potuto danneggiare i creditori? Non li hanno pagati? Certo, non 
pagandoli li danneggiano, ma in tal caso i creditori agiranno contro la società, 
e non contro gli amministratori. La cosa è più grave di un inadempimento. 
Gli amministratori “hanno tanto (mal) fatto” nella gestione, da mettere in 
pericolo il patrimonio della società, che costituisce garanzia per i creditori 
(quali che siano) ex art. 2740 c.c. ; insomma non è che hanno danneggiato 
direttamente i creditori,  ma indirettamente, mettendo in pericolo il patrimonio 
sociale. 
Però, ci si potrebbe chiedere, così facendo non si mette in mano ai creditori 
il giudizio sull’operato degli amministratori che dovrebbe spettare solo alla 
società? 
Sì, in parte è così, ma i creditori potranno agire solo se gli 
amministratori non abbiano osservato “ gli obblighi 
inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale” come, ad 
esempio, nel caso in cui non abbiano eseguito il procedimento di stima dei 
conferimenti in natura o di crediti e sempre che il patrimonio sia insufficiente 
per soddisfare i crediti. Quindi, le condizioni sono due, gestione contro le 
regole di legge e statutarie da parte degli amministratori, e conseguente 
insufficienza del patrimonio alla soddisfazione dei creditori. 
Può darsi, però, che l’azione sia stata già promossa dalla società, e in tal 
caso i creditori non potranno agire anche loro, ma può anche essere accaduto che 
poi la società abbia rinunciato o sia giunta a una transazione con gli 
amministratori. Se ha rinunciato, i creditori potranno agire, se vi è stata 
transazione, potranno promuovere l’azione, ma solo dopo che avranno agito in 
revocatoria (art. 2901 c.c.) contro società e amministratori, dove 
sostanzialmente faranno valere la tesi secondo la quale la transazione è stata 
fatta a loro danno.
Anche i singoli soci e terzi potranno agire contro gli amministratori, perché 
questi possono avere agito in modo da danneggiare direttamente un singolo socio 
(ad es. distribuendo utili minori di quelli dovuti al socio falsificando il 
bilancio) o singoli terzi. In tal caso può accadere che vi sia un danno per 
questi soggetti, senza che si cagioni danno alla società o al patrimonio 
sociale.  In ogni caso il singolo socio o il terzo possono agire contro gli 
amministratori per ottenere il risarcimento dei danni subiti indipendentemente 
dalle azioni di responsabilità che siano state intraprese dalla società o dai 
creditori sociali. L'azione può essere esercitata entro i cinque anni dal 
compimento dell'atto pregiudizievole al terzo o al socio.
Nelle procedure concorsuali se si ritiene di dover agire contro gli 
amministratori, le azioni di responsabilità spettano al curatore della 
liquidazione giudiziale, 
al commissario liquidatore e al commissario straordinario (art. 2394 bis). 
Ricordiamo, infine, che la responsabilità degli amministratori può essere estesa 
anche ai direttori generali.
 
Articoli di riferimento azioni di responsabilità
		2393. Azione 
		sociale di responsabilità.
2393-bis. Azione 
		sociale di responsabilità esercitata dai soci.
2740. 
		Responsabilità patrimoniale.
2325. 
		Responsabilità.
2394. 
		Responsabilità verso i creditori sociali.
2395. Azione 
		individuale del socio e del terzo.
2394-bis. Azioni 
		di responsabilità nelle procedure concorsuali.
2396. Direttori 
		generali.
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