Ordinarie

Le azioni ordinarie rappresentano il tipo base della categoria.
Attribuiscono, infatti, uguali diritti ai loro titolari e precisamente:

diritto agli utili e alla quota di liquidazione.
art. 2350 c.c.
ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione

 

diritto di voto
art.2351 c.c.
ogni azione attribuisce il diritto di voto.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo

Ovviamente questi diritti sono riconosciuti, in via tendenziale, ad ogni tipo di azione e non solo a quelle ordinarie.
Le azioni ordinarie, però, costituiscono il tipo base di azione ed attribuiscono, appunto, questi principali diritti sociali.

 

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