Bilancio
La società per azioni è obbligata a redigere il bilancio di esercizio. Si tratta di un documento contabile dal quale i soci e i terzi, creditori in primo luogo, possono conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria della società;
Il bilancio deve essere redatto secondo le regole previste 
dal codice civile (artt. 2423- 2435 bis) ma è possibile redigerlo anche secondo 
altre regole, cioè seguendo i principi contabili internazionali riconosciuti 
dall’Unione Europea; per la precisione secondo l’art. 1 del d. lgs. 38\2005  per 
“principi contabili  internazionali si   intendono   i   principi   contabili 
internazionali e le  relative  interpretazioni  adottati  secondo  la procedura 
di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 luglio 2002”. 
Non tutte le società sono però tenute a redigere il bilancio secondo i detti 
principi, ma solo quelle indicate dall’art. 2 del citato decreto legislativo, le 
altre dovranno redigere il bilancio secondo le regole previste dal codice 
civile, ma potranno anche scegliere di redigere il bilancio secondo i principi 
contabili internazionali, sempre che la legge non escluda tale possibilità. 
Ricordiamo tra le società che devono redigere il bilancio secondo i principi 
contabili internazionali, le società emittenti strumenti  finanziari ammessi 
alla negoziazione in mercati  regolamentati di qualsiasi Stato membro 
dell'Unione europea, le società aventi strumenti  finanziari diffusi tra il 
pubblico in maniera rilevante, banche e assicurazioni. Questo modo alternativo 
di redigere il bilancio è utile per armonizzare i criteri di valutazione a 
livello europeo. In questa sede ci occuperemo del bilancio così come regolato 
dal codice civile nei suoi aspetti giuridici del bilancio e suoi principi.
Il bilancio, secondo il codice civile, è composto di almeno tre elementi, e ,infatti, l’art. 2423 al primo comma dispone che:
| “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, dal conto economico e dalla nota integrativa”. | 
Il bilancio di esercizio si redige ogni anno, che appunto equivale a un esercizio, in genere dal 1° gennaio al 31 dicembre, ma nulla vieta che l’anno sia calcolato in maniera diversa.
Lo stato patrimoniale indica la situazione patrimoniale 
della società nel suo aspetto statico cioè analizza il patrimonio sociale, lo 
“fotografa” nelle attività e passività. 
Il conto economico registra, sempre nell’esercizio considerato, i costi e i 
ricavi sopportati o conseguiti dalla società, quindi verifica, come si dice, 
l’aspetto dinamico della vita economica della società,  l’aspetto dinamico del 
bilancio. 
Il rendiconto finanziario (art. 2425 ter) dove risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci. In definitiva con il rendiconto finanziario sono indicati i flussi di cassa, cioè sono indicate le fonti che hanno incrementato la liquidità della società e le fonti che l’hanno diminuita.
| Aspetto statico e dinamico, possono sembrare parole senza senso, volendo, e di molto, semplificare, possiamo dire che lo stato patrimoniale risponde a una domanda dei soci del tipo: quanto abbiamo? Il conto economico, invece, alla domanda: com’è andata quest’anno? Ci potrebbe essere anche una risposta del tipo, quest’anno è andata male, ma il patrimonio è solido. | 
La nota integrativa, redatta dagli amministratori, serve a 
illustrare e specificare le voci dello stato patrimoniale e del conto economico.
Sempre l’art. 2423 indica i principi che devono seguire gli amministratori nella 
redazione del bilancio; vediamo cosa dice il secondo comma del 2423:
| “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio” | 
Isoliamo, quindi, i principi fondamentali di redazione del bilancio:
| Chiarezza; | 
| Correttezza; | 
| Rappresentazione veritiera. | 
Ora è semplice osservare che se gli amministratori seguono le regole previste dal codice per la redazione del bilancio, è logico ritenere che il documento sarà chiaro, corretto e veritiero. Qui interviene ancor il codice civile, che con una regola rara a trovarsi, stabilisce che (art. 2423 comma 3):
| “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” | 
Si tratta di una disposizione davvero interessante, e come 
se dicesse agli amministratori che potrebbe non bastare seguire le regole legali 
per redigere correttamente il bilancio, ma è anche necessario un ulteriore 
sforzo; in altre parole è come se il bisogno di verità e correttezza integri la 
specifica disposizione di legge attraverso un criterio fornito dalla logica e 
dall’esperienza.
Ma ancora più interessante è la disposizione del quarto comma dell’art. 2423:
| ” Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato” | 
Si tratta di una disposizione che permette al principio di 
prevalere sulla norma specifica, insomma la norma generale (correttezza e 
verità), prevale, nella sua applicazione alla norma specifica, non sempre però, 
ma solo in casi eccezionali.  Insomma una “disapplicazione” da parte degli 
amministratori della norma speciale perché non permette di fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta.
Il bilancio deve poi essere redatto in maniera chiara, e qui dovrebbe bastare 
seguire la struttura indicata nel codice civile, ulteriormente precisata nella 
nota integrativa. 
Accanto a questi principi generali se ne aggiungono altri, indicati dall’art. 2423 bis, secondo i quali il bilancio deve essere redatto secondo i seguenti principi, che spesso non sono altro che la specificazione dei tre principi fondamentali già visti in precedenza.
| 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo 
		prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché 
		tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 
		passivo considerato; | 
Possiamo quindi, dalla lettura dell’art. 2423 bis individuare questi altri principi:
Quello della prudenza, (n.1) nella prospettiva della 
continuazione dell’attività; si vuole evitare che si indichino utili non 
effettivamente conseguiti; 
vi è poi il principio della competenza ( n. 3 e 4); in altre parole nella 
redazione del bilancio devono essere indicate le entrate e uscite  relative 
all’esercizio considerato, indipendentemente dal momento in cui vi sia stato 
l’incasso o il pagamento; il bilancio è quindi di competenza e non di cassa. 
Altro principio è quello della continuità (n.6), e come specificazione del 
principio di chiarezza c’è il n. 5. 
I principi di redazione del bilancio possono quindi essere così riassunti:
Chiarezza;
Correttezza;
Rappresentazione veritiera;
Prudenza;
Competenza;
Continuità.
|  | 
