Cessazione e sostituzione

Il codice si riferisce separatamente alle ipotesi di cessazione e sostituzione degli amministratori; partiamo dalla cessazione, e potremmo chiederci: quando un amministratore cessa dal suo incarico?

In primo luogo per rinunzia, l’amministratore non vuole più far parte del consiglio di amministrazione, e di certo non lo si può costringere a rimanere, anche se è ancora regolarmente in carica; si tratta, quindi, di una decisione che la società deve accettare, e a tal fine è necessario che l’amministratore comunichi la sua decisione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.
Ma è anche vero che la rinunzia dell’amministratore (o di alcuni amministratori) può rendere impossibile il funzionamento del consiglio di amministrazione, perché può capitare che non vi sia più la maggioranza del consiglio, e allora la rinunzia non avrà effetto immediato, perché sarà necessario ricostituire detta maggioranza (con l’accettazione dell’incarico di nuovi amministratori) e solo da quel momento la rinunzia avrà efficacia. Se, invece, la rinunzia non fa venir meno la maggioranza del consiglio di amministrazione, la rinunzia ha effetto immediato.
Un’altra causa di cessazione è la scadenza del termine.
Qui, a differenza del caso precedente, difficilmente il maturarsi del termine farà venir meno l’amministratore (se non rieletto), perché sarà comunque necessario ricostituire il consiglio di amministrazione e solo da qual momento la cessazione avrà effetto. Avremo quindi la prorogatio della carica dei vecchi amministratori; certo, può darsi che già si sia provveduto in vista della scadenza del termine, e allora non ci sarà prorogatio, perché come scade il vecchio amministratore, così subentrerà il nuovo.  
Ci sono poi altre cause di cessazione dall’incarico, come la decadenza, ad es. perché l’amministratore è stato inabilitato (magari per prodigalità, perché regalava i suoi beni e quelli della società a tutti quelli che incontrava), e quindi automaticamente decade (senza prorogatio, ovviamente) o per morte.

Quindi le cause di cessazione dell’incarico sono la rinunzia, la scadenza del termine, la decadenza, la morte.

Che fare quando si verificano queste ipotesi?
Semplice, sostituire gli amministratori mancanti, ma prima di fare questo bisognerà comunicare al registro delle imprese la cessazione dalla funzione degli amministratori, quale che sia la causa, e ciò dovrà farsi entro trenta giorni (dal verificarsi della causa di cessazione).
E allora vediamo come si fa a sostituire gli amministratori mancanti, partendo dall’ipotesi più “drammatica”: viene a mancare l’amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione; in tal caso il collegio sindacale convoca d’urgenza l’assemblea che dovrà nominare i nuovi amministratori. Nel frattempo lo stesso collegio sindacale svolgerà l’ordinaria amministrazione.
Se, invece, vengono a mancare alcuni membri del consiglio, gli altri possono sostituirli, e la deliberazione di sostituzione dovrà essere approvata dal collegio sindacale.
Questa è l’ipotesi della cooptazione, possibile, però, solo nel caso in cui nel consiglio la maggioranza degli amministratori sia costituita da amministratori nominati dall’assemblea. D’altro canto gli amministratori nominati in seguito a cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea.
Ma può accadere che venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, e quindi non sarà possibile la cooptazione; di conseguenza gli altri amministratori, quelli rimasti, convocano l’assemblea per la sostituzione, e i nuovi amministratori scadono con quelli in carica, all’atto della nomina, salvo che lo statuto o l’assemblea non prevedano diversamente; è quindi possibile differenziare le date di scadenza. La nomina dei nuovi amministratori dovrà poi essere comunicata al registro delle imprese.
C’è, infine, un caso particolare, detto dalla manualistica del “simul stabunt, simul cadent” (che significa come insieme staranno così insieme cadranno); facciamo riferimento a una particolare clausola dello statuto, secondo la quale il venir meno di alcuni amministratori fa decadere l’intero consiglio. Come comportarsi in questi casi? Ci sono due possibilità; gli amministratori rimasti in carica, convocano d’urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio, oppure lo stesso statuto può prevedere, in tal caso, che il collegio sindacale convochi d’urgenza l’assemblea che dovrà nominare i nuovi amministratori. Nel frattempo lo stesso collegio sindacale svolgerà l’ordinaria amministrazione.

2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza.
2385. Cessazione degli amministratori.
2386. Sostituzione degli amministratori.

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